Ordinanza n. 233/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza -OMISSIS- del 30.1.2026, di demolizione e riduzione in pristino di opere realizzate presso il fabbricato rurale sito in località “-OMISSIS-” di proprietà dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, notificata a mani dal Comune di -OMISSIS- al ricorrente il 30/01/2026; di ogni altro atto a questa presupposto (in particolare Verbale di sopralluogo del 22.09.2025 e Verbale di sopralluogo del 13.11.2025) connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo o pregiudizievole.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e riduzione in pristino di opere realizzate presso un fabbricato rurale, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di demolizione e riduzione in pristino notificatagli il 30 gennaio 2026, nonché gli atti presupposti, tra cui i verbali di sopralluogo del 22 settembre 2025 e del 13 novembre 2025. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; precisa soltanto che le questioni poste con il gravame richiedono un approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. La decisione è stata motivata dalla natura del pregiudizio dedotto e dall'opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra, oltre che dalla necessità di approfondire in sede di merito le questioni sollevate con il ricorso. È stata fissata per la trattazione del merito la prima udienza pubblica del mese di maggio 2027. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali riferimenti in materia di protezione dei dati personali, ai fini dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di un'ordinanza di demolizione quando la natura del pregiudizio dedotto e l'esigenza di preservare l'integrità della situazione controversa rendano opportuno evitare l'esecuzione dell'atto prima della decisione di merito.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche quando le questioni dedotte richiedano un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria nella fase cautelare, purché il giudice ravvisi l'esigenza di mantenere integre le utilità controverse fino alla pronuncia di merito.
Come è indicizzato
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