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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19938/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per crediti contributivi nei confronti della società committente, ritenuta obbligata in solido ex art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 per omissioni contributive dell'appaltatore. La società aveva proposto opposizione e sia il tribunale sia la corte d'appello avevano ritenuto l'azione dell'ente decaduta per decorso del termine biennale previsto dalla norma. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato la violazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, sostenendo che la decadenza biennale riguarda solo i lavoratori e non si applica all'azione degli enti previdenziali, per i quali opererebbe soltanto la prescrizione; ha inoltre proposto un secondo motivo subordinato, dichiarato assorbito, relativo al mancato maturare in concreto del termine biennale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 non è applicabile all'azione promossa dall'INPS nei confronti del committente nell'appalto, essendo tale azione soggetta al solo termine di prescrizione. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, perché accerti la pretesa contributiva dell'INPS alla luce del principio affermato e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003

    "decadenza biennale"; "perdurare del vincolo durante l'esecuzione dell'appalto e sino a due anni dalla sua cessazione"

    La disciplina della solidarietà del committente nell'appalto, pur prevedendo il termine biennale, non introduce una decadenza opponibile all'azione degli enti previdenziali per il recupero dei contributi, che resta soggetta alla sola prescrizione.

  • art. 6, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 251 del 2004

    È richiamato come intervento modificativo dell'art. 29, comma 2, nel susseguirsi delle modifiche legislative.

  • L. n. 296 del 2006

    È richiamata come ulteriore modifica del medesimo art. 29, comma 2.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto a fondamento del primo motivo di ricorso, per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva di deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel regime della responsabilità solidale del committente per gli appalti di opere e servizi, il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 non si estende all'azione dell'ente previdenziale volta all'accertamento e alla riscossione dei contributi.
  • L'obbligazione contributiva dell'INPS è autonoma e distinta rispetto a quella retributiva verso il lavoratore; la sua natura indisponibile impedisce di farla dipendere da una decadenza non espressamente prevista per la pretesa previdenziale.
  • L'interpretazione dell'art. 29 deve essere coerente con la funzione di rafforzamento della tutela retributiva e previdenziale dei lavoratori: non è consentito spezzare il nesso tra retribuzione dovuta, retribuzione effettivamente erogata e obbligo contributivo, con pregiudizio della protezione assicurativa.
  • In mancanza di una previsione espressa, l'azione dell'ente previdenziale contro il committente nell'appalto resta soggetta al solo termine di prescrizione.
  • Quando il giudice di merito abbia erroneamente applicato la decadenza biennale all'azione contributiva dell'ente previdenziale, la decisione va cassata con rinvio per il nuovo esame della pretesa contributiva.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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