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Ordinanza

Ordinanza n. 12887/2026 - Roma, Sezione 5

per l'accertamento e la declaratoria del diritto a vedersi calcolare e liquidare il TFS comprensivo dei c.d. "sei scatti", secondo quanto previsto dall'art. 6 bis, co. 2 d.l. n. 387/1987 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, nonchè per la condanna dell'istituto convenuto al pagamento dei relativi importi e al ricalcolo del TFS maturato.

Giustizia amministrativa202508811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancato calcolo e liquidazione del TFS comprensivo dei sei scatti stipendiali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al calcolo e alla liquidazione del trattamento di fine servizio comprendente i cosiddetti sei scatti stipendiali, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle relative differenze e al ricalcolo del TFS. Essi hanno dichiarato di essere cessati dal servizio a domanda, con almeno 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio, depositando i prospetti del TFS. Tuttavia, per quindici ricorrenti non è stata fornita una specifica e documentata indicazione dell'effettivo possesso del requisito contributivo, poiché dai prospetti risultavano anzianità inferiori a 35 anni se considerate senza periodi di riscatto, ricongiunzione, servizio militare, maggiorazioni o altri periodi. La difesa dell'INPS ha evidenziato tali carenze. Il giudice ha rilevato che, allo stato, la prova documentale del requisito contributivo risultava adeguatamente richiamata soltanto per due dei quindici ricorrenti, mentre mancava per gli altri tredici.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda. Ha disposto un incombente istruttorio, ritenendo necessario che la parte ricorrente depositi, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una memoria firmata contenente l'indicazione documentata dell'effettivo possesso, da parte dei tredici ricorrenti individuati, dei requisiti contributivi necessari per beneficiare dei sei scatti stipendiali. Il giudice ha precisato che l'onere di allegare nel ricorso introduttivo i requisiti posti a fondamento della pretesa e di fornire la relativa prova grava sui ricorrenti. Per due ricorrenti la documentazione già depositata consentiva invece di riscontrare, mediante riscatti, ricongiunzioni e altri periodi computabili, un'anzianità utile potenzialmente rilevante. L'udienza di discussione del merito è stata fissata al 14 aprile 2027. È stato disposto l'oscuramento delle generalità delle parti.

Norme richiamate

  • art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987

    La disposizione è indicata dai ricorrenti quale fondamento del diritto al computo dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio; l'ordinanza non decide in via definitiva sulla sua applicabilità concreta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Chi agisce per il riconoscimento di un beneficio economico collegato a specifici requisiti anagrafici e contributivi deve allegare già nel ricorso introduttivo il possesso di tali requisiti e fornire una documentata dimostrazione della relativa sussistenza.
  • Quando la documentazione prodotta evidenzia un'anzianità di servizio inferiore al requisito richiesto, la parte che invoca il computo di periodi di riscatto, ricongiunzione, servizio militare, maggiorazioni o altri periodi utili deve indicare e documentare puntualmente tali periodi, collegandoli alla posizione del singolo ricorrente.
  • In presenza di una carenza documentale potenzialmente colmabile e rilevante per la decisione, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio, assegnando alla parte un termine per il deposito di una memoria firmata e della documentazione necessaria, senza definire anticipatamente il merito della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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