Cassazione Civile, Ordinanza n. 20281/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso un decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo che la comunicazione del provvedimento fosse desumibile dal dato del "visto PM" risultante dal registro informatico e che, in ogni caso, non fosse dimostrata la proposizione del rimedio entro trenta giorni. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del SICID non provassero l’effettiva comunicazione nelle forme di legge, pur essendo l’ufficio dotato di PEC; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili secondo cui non era avvenuta alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul PM l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto violato l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa, presentando direttamente i motivi senza consentire una chiara ricostruzione del fatto sostanziale e processuale. Ha inoltre osservato che, comunque, il ricorso non superava il filtro dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la decisione del Tribunale era conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l’opposizione al decreto di liquidazione spese di giustizia si applica il rito sommario e il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di queste, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché il decreto era stato depositato il 26 novembre 2018 e l’opposizione era stata proposta il 19 dicembre 2019, il rimedio era comunque tardivo anche a voler escludere la rituale comunicazione. La Corte ha quindi confermato l’inammissibilità dell’opposizione per tardività e, trattandosi di ricorso del Pubblico Ministero, ha escluso la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di pagamento dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è opponibile ai sensi dell’art. 170 ed è soggetto a comunicazione al difensore, alle parti e al pubblico ministero.
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
art. 702-quater c.p.c.
Il decreto di liquidazione viene assimilato, quanto al regime impugnatorio, all’ordinanza del giudice monocratico appellabile entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione; nel caso concreto ciò ha comunque reso tardiva l’opposizione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’interpretazione della Corte di cassazione.
art. 136 c.p.c.
Invocato come norma sulla comunicazione, ma la Corte non ne fonda l’accoglimento, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 2697 c.c.
Invocato in tema di riparto dell’onere della prova della comunicazione/conoscibilità del provvedimento; la Corte non accoglie la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato per il ricorso proposto dal Pubblico Ministero.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tali adempimenti mancano, si applica comunque il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
- Il decreto di liquidazione spese di giustizia, in quanto provvedimento decisorio e definitivo, segue un regime impugnatorio assimilabile a quello dell’ordinanza monocratica prevista dal rito sommario.
- La prova della tempestività dell’opposizione deve essere valutata alla luce del regime applicabile al provvedimento impugnato; la sola contestazione della ritualità della comunicazione non elide la tardività quando il termine lungo risulti comunque spirato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il giudice di legittimità non può ricostruire autonomamente il contesto processuale dalla sola illustrazione dei motivi.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già incompatibili con un orientamento di legittimità consolidato.
- Per i ricorsi proposti dal Pubblico Ministero, non si applicano né la condanna alle spese di lite né il raddoppio del contributo unificato.
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