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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17459/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva condannata per detenzione e porto di ordigno esplosivo, danneggiamento e ricettazione nonché per la morte del convivente, sostenendo: 1) mancata verifica della configurabilità della colpa concreta e motivazione contraddittoria sulla responsabilità per la morte del complice; 2) insufficiente prova della conoscenza della provenienza furtiva del motociclo (ricettazione); 3) ricostruzione dei fatti incoerente rispetto alle emergenze processuali e alla posizione della donna al momento della deflagrazione; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Denunciava altresì violazioni di norme penali e costituzionali quali artt. 42, 43, 83, 586, 589 c.p., art. 27 Cost. e norme di procedimento penale (art. 606 c.p.p. e altri).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure relative alla mancata prova della consapevolezza e alla ricostruzione dei fatti fossero infondate o costituite da meri rilievi di merito non idonei a travolgere la congrua e logica valutazione probatoria della Corte territoriale, basata su dichiarazioni di collaboratori, immagini di videosorveglianza e contesto di faida camorristica. Alcuni motivi (difetto di fabbricazione dell'ordigno; mancanza di prova sulla ricettazione) sono stati considerati nuovi e dunque inammissibili in Cassazione. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto una valutazione discrezionale adeguatamente motivata sui precedenti e sulla personalità dell'imputata. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Regola l'ambito dei motivi di cassazione e l'inammissibilità dei motivi nuovi di fatto non dedotti in grado di appello; la Corte ha applicato il comma 3 per escludere motivi introdotti per la prima volta in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicato dopo aver dichiarato il ricorso inammissibile

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita la disamina motivazionale in cassazione e la esposizione dei motivi nei termini strettamente necessari; richiamato come vincolo procedurale

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che la valutazione è discrezionale e che il giudice di merito deve motivare le ragioni ostative alla concessione

  • artt. 42 e 43 c.p.

    Riferimenti alla responsabilità penale (dolo/colpa) e al concorso di persone nel reato; i motivi di cassazione contestavano l'applicazione, ma la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della colpevolezza sulla base del complesso probatorio

  • art. 83 c.p.

    Riguarda l'elemento soggettivo nelle ipotesi di colpa; citato nella prospettazione difensiva sulla configurabilità della colpa concreta, ma la Corte ha confermato la motivazione di merito

  • art. 586 e 589 c.p.

    Norme relative a danneggiamento ed omicidio colposo/reati connessi alla esplosione; richiamate tra le norme oggetto di censura ma valutate nel contesto della ricostruzione fattuale

  • art. 27 Cost.

    Riferimento costituzionale sui principi di responsabilità penale; evocato dalla difesa, senza però produrre rilievi decisivi per la Cassazione

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sulla valutazione della prova e sui limiti della motivazione; richiamato in relazione alle censure sulla ricostruzione del fatto

  • art. 546 c.p.p.

    Disciplina l'appello e la riesamina del fatto; citato in relazione ai limiti del riesame e alla funzione del giudice di merito

  • art. 110 e 648 c.p.

    Art.110 (concorso di persone) e art.648 (ricettazione): contestati dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse motivato adeguatamente la responsabilità e la conoscenza della provenienza illecita del mezzo

  • Sentenza Sezioni Unite n. 22676/2009 (Ronci)

    Richiamata in primo grado sulla colpa e causalità; la difesa l'aveva invocata contro la qualificazione della colpa, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse congrua

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammissibile introdurre nuovi rilievi di fatto non dedotti in appello; motivi nuovi di carattere fattuale saranno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La valutazione della prova e la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di merito (in particolare quando fondata su dichiarazioni di collaboratori, immagini e contesto criminoso) hanno ampia discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo per vizi di logicità, contraddittorietà o manifesta illogicità
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto e discrezionale: è sufficiente che il giudice di merito indichi le ragioni ostative rilevanti; non è necessario che esamini tutti gli elementi proposti dall'imputato
  • Quando la condanna si fonda su un quadro indiziario complessivo coerente (contesto criminale, collaborazioni, filmati), la Corte può ritenere inverosimili versioni difensive che non spiegano tali elementi
  • La decisione di condannare anche per reati connessi (es. ricettazione) richiede che il giudice di merito motivi la plausibilità della conoscenza della provenienza illecita del bene; tuttavia, l'insussistenza di tale prova deve essere dedotta in appello per poter essere esaminata in Cassazione

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