Cassazione Penale, Sentenza n. 18146/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce che aveva respinto la sua domanda di affidamento in prova al servizio sociale con riferimento al provvedimento di cumulo emesso il 23/02/2022. Il ricorrente censura, in particolare, la parte del provvedimento nella quale il Tribunale ha ritenuto inammissibile la detenzione domiciliare in ragione dell'entità della pena residua: dopo il computo della custodia cautelare (provv. 9/5/2023) la pena residua sarebbe risultata di anni 1 mese 3 giorni 9, quindi entro i limiti previsti dall'art.47-ter per la domiciliare (richiamando l'art.47-ter, comma 1-bis).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza perché il ricorrente non aveva mai effettivamente richiesto la detenzione domiciliare: il Tribunale si era pronunciato unicamente sulla domanda di affidamento in prova e il riferimento alla domiciliare nella motivazione era solo incidentale (relazione dell'UEPE). Perciò il ricorrente era privo di interesse ad impugnare la mancata concessione di una misura alternativa che non aveva chiesto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.47-ter Ordinamento penitenziario
La norma è richiamata nella parte che disciplina l'ammissibilità della detenzione domiciliare in rapporto all'entità della pena residua: il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domiciliare per una pena residua superiore a due anni (comma 1-ter), mentre il ricorrente invocava il comma 1-bis a fronte del diverso calcolo della pena residua ottenuto successivamente. La Corte ha ritenuto però irrilevante la questione sostanziale perché non vi era domanda specifica di domiciliare.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine ai limiti di riproduzione del motivo in cassazione: il ricorso è stato riprodotto nei limiti consentiti dall'art.173 disp. att., ossia nella misura necessaria a illustrare il motivo di impugnazione.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare è requisito essenziale: non si può ottenere in sede di gravame/cassazione una misura alternativa (es. detenzione domiciliare) che il ricorrente non ha formalmente richiesto davanti al giudice cui era devoluta la decisione.
- Quando il Tribunale si pronuncia esclusivamente su una domanda specifica (qui: affidamento in prova), eventuali considerazioni su altre misure contenute nella motivazione e originate da relazioni dell'UEPE/forze dell'ordine restano incidentali e non costituiscono provvedimenti impugnabili se non richiesti dal soggetto.
- La determinazione della pericolosità sociale (precedenti, pendenze, informazioni delle forze dell'ordine) è elemento decisivo per il diniego di misure alternative: anche se la pena residua rende teoricamente ammissibile la domiciliare, la valutazione negativa del rischio può ostacolarne la concessione.
- Il computo della custodia cautelare può modificare la pena residua e quindi la compatibilità con limiti normativi per misure alternative, ma tale effetto deve essere attuato con provvedimento reso noto e/o con una specifica istanza: la semplice allegazione di un successivo provvedimento non sostituisce la mancanza di domanda originaria.
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne per spese processuali e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).
Testo integrale
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