Sentenza n. 1475/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania prot. n. 1606 del 14.10.2022, con la quale è stata approvata la graduatoria relativa alla procedura di cui all'avviso straordinario per titoli e colloquio, pubblicato in data 13.04.2022, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di collaboratore amministrativo professionale categoria “D”, nella parte in cui il sig. Giuseppe Messina è stato collocato al 64° posto anziché al 26° posto; b) della deliberazione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania n. 1767 del 10.11.2022, con la quale sono stati conferiti n. 50 incarichi di collaboratore amministrativo professionale categoria “D”, attingendo dalla graduatoria in oggetto, secondo l'ordine di classificazione degli idonei, nella parte in cui è stato escluso il sig. Giuseppe Messina; c) ove occorra, della nota del Presidente della Commissione di valutazione prot. n. 631403 del 23.09.2022, con la quale sono stati acquisiti i verbali dei lavori e la graduatoria, unitamente ai verbali e alla graduatoria stessa; d) ove occorra, della scheda di valutazione del sig. Giuseppe Messina; e) ove occorra, del Regolamento in materia di incarichi a tempo determinato, approvato con deliberazione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania n. 391 dell'11.03.2022; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai predetti atti e provvedimenti, anche se attualmente non conosciuto; per l'accertamento e la declaratoria del diritto del sig. Giuseppe Messina all'attribuzione del punteggio di 19,75 nonché, per l'effetto, del 26° posto nella graduatoria relativa alla procedura di cui all'avviso straordinario per titoli e colloquio, pubblicato in data 13.04.2022, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di collaboratore amministrativo professionale categoria “D” e, di conseguenza, all'assunzione giusta deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania n. 1767 del 10.11.2022 e alla successiva stabilizzazione; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata per il risarcimento in forma specifica ex art. 30, c. 2, c.p.a., attraverso l'adozione di tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa; oltreché al risarcimento del danno patrimoniale; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Coco Salvatore in data 16 novembre 2025: la deliberazione dell’ASP di Catania n. 1606 del 2022 nella parte in cui è stato attribuito al Coco il punteggio errato di 17,85 dovendo allo stesso essere attribuito il punteggio finale di 19,39.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e successivo conferimento di 50 incarichi a tempo determinato per collaboratore amministrativo professionale, nella parte relativa al punteggio e all'esclusione del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante a una procedura per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore amministrativo professionale, ha contestato il collocamento al 64° posto con 17,25 punti e la mancata attribuzione di ulteriori 2,50 punti per tre incarichi professionali: revisore dei conti presso un Comune, revisore legale presso una società qualificata come in house e presidente del collegio sindacale dell'azienda sanitaria. Ha sostenuto che tali attività, svolte quale libero professionista iscritto agli albi pertinenti, rientrassero nella voce della tabella titoli relativa alle attività libero-professionali prestate presso enti del Servizio sanitario nazionale o altri enti pubblici. Ha dedotto eccesso di potere per sviamento, travisamento, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e irragionevolezza manifesta, nonché violazione del regolamento aziendale, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto al punteggio di 19,75 e al 26° posto, l'assunzione e il risarcimento in forma specifica e per equivalente. L'Amministrazione ha eccepito, tra l'altro, la mutatio libelli quanto alla domanda di stabilizzazione e ha sostenuto l'infondatezza del ricorso. Il controinteressato ha eccepito la mancata impugnazione della successiva deliberazione di stabilizzazione dei vincitori e ha proposto ricorso incidentale per il riconoscimento di ulteriori punteggi propri.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda relativa alla successiva stabilizzazione, ritenendo che essa attenga alla gestione del rapporto di lavoro e a un diritto all'assunzione fondato sulla verifica di requisiti predeterminati dalla legge, materia devoluta al giudice ordinario. Ha invece ritenuto ammissibile la domanda principale di annullamento della graduatoria e di accertamento del diritto all'assunzione a tempo determinato, trattandosi di controversia concernente una procedura concorsuale rientrante nella giurisdizione amministrativa. È stata respinta l'eccezione secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche la successiva deliberazione di stabilizzazione: l'atto lesivo diretto è la graduatoria, mentre la stabilizzazione è un successivo atto di gestione del rapporto, privo di autonoma lesività rispetto alla contestazione della procedura selettiva. Nel merito, il ricorso principale è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che la Commissione non avesse negato la natura libero-professionale degli incarichi, ma li avesse esclusi perché non pertinenti al profilo di collaboratore amministrativo professionale. La distinzione tra attività tecnico-contabili di revisione e controllo e attività amministrative oggetto del profilo e delle prove d'esame non è stata giudicata manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Il ricorso incidentale del controinteressato è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché proposto in via subordinata all'accoglimento del ricorso principale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice originariamente adito; la domanda principale è stata ritenuta ammissibile in riassunzione.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, non accolta per il rigetto della domanda principale.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021
Richiamato quale base normativa della stabilizzazione dei vincitori della procedura; le relative controversie, secondo la sentenza, riguardano la gestione del rapporto e spettano al giudice ordinario.
artt. 2229 ss. c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la natura libero-professionale degli incarichi di revisione; tale qualificazione non è stata ritenuta decisiva, poiché la Commissione li ha esclusi per non pertinenza rispetto al profilo amministrativo.
Massime di principio
- La controversia relativa alla graduatoria e all'esito di una procedura concorsuale per l'assunzione presso una pubblica amministrazione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre la controversia sulla successiva stabilizzazione, quando consiste nella verifica di requisiti predeterminati dalla legge senza una nuova valutazione comparativa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Nelle procedure concorsuali, l'onere di impugnazione grava sull'atto che determina direttamente e immediatamente la lesione, normalmente la graduatoria finale o l'atto conclusivo della selezione; non è necessario impugnare anche un successivo atto di stabilizzazione privo di autonoma lesività rispetto alla procedura selettiva.
- La previsione di una voce di punteggio per attività libero-professionali non impone di valutare ogni incarico formalmente riconducibile a tale categoria: la Commissione può escludere attività non pertinenti alle mansioni e alle competenze del profilo messo a selezione, purché la valutazione non sia manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
- La distinzione tra incarichi di revisione contabile e controllo di bilancio, riconducibili all'area tecnico-contabile, e attività amministrative proprie del profilo di collaboratore amministrativo professionale può giustificare la mancata attribuzione di punteggio, quando sia coerente con le mansioni e con le materie delle prove selettive.
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