Sentenza n. 4282/2026 - Napoli, Sezione 3
Per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8963/2014, pubblicata il 13 giugno 2014, emessa dal Tribunale di Napoli - II Sezione Civile, in esito al giudizio r.g. n. 10532/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Comune al risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata in forma esecutiva al Comune il 24 settembre 2020. La sentenza aveva riconosciuto somme per danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il Comune ha dedotto l'avvenuto pagamento di euro 7.974,10 il 17 novembre 2022 e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità. Il ricorrente ha riconosciuto il pagamento, sostenendo tuttavia che esso fosse solo parziale e insistendo per il pagamento del residuo. Il TAR ha disposto una verificazione contabile per determinare l'esatto ammontare dovuto, comprensivo di rivalutazione e interessi. La verificazione ha accertato che, alla data del 25 febbraio 2026, residuava un credito di euro 944,66, oltre ulteriori interessi legali sulle distinte voci di capitale al tasso annuo dell'1,60% per ogni giorno successivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti il giudicato, la notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna pecuniaria e la mancata integrale soddisfazione del credito. Ha dichiarato l'obbligo del Comune di Napoli di corrispondere al ricorrente il residuo di euro 944,66, oltre agli ulteriori interessi legali maturati successivamente al 25 febbraio 2026, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, attribuendogli un termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento. Il compenso del commissario, liquidato in euro 500,00, è stato posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se dovuto e assolto. Il TAR ha precisato che le spese liquidate comprendono, in via omnicomprensiva, le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione dell'ottemperanza, escluse le eventuali spese di registrazione della sentenza non comprese nella quantificazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e)
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di imporre misure esecutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta e, se richiesta e ritenuta necessaria, una penalità di mora; nel caso concreto è stata disposta la nomina preventiva del commissario, mentre non è stata liquidata una penalità di mora.
art. 66 c.p.a.
La verificazione è stata utilizzata per accertare l'esatto ammontare del credito residuo, comprensivo di interessi e rivalutazione, e per stabilire se il pagamento già effettuato fosse integralmente satisfattivo.
art. 79, comma 1, c.p.a.
sospensione del presente giudizio
È stato richiamato quale base processuale della sospensione del giudizio in relazione alla disciplina del riequilibrio finanziario pluriennale dell'ente.
art. 80 c.p.a.
ripresa della procedura di esecuzione
È stato richiamato in relazione alla prosecuzione del giudizio dopo la definizione della procedura di riequilibrio finanziario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di azionare l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione obbligata al pagamento di somme di denaro.
art. 243-bis e seguenti d.lgs. n. 267/2000
Ente in riequilibrio finanziario pluriennale
La disciplina del riequilibrio finanziario pluriennale ha determinato la sospensione del giudizio esecutivo fino all'approvazione o al diniego di approvazione del piano.
art. 243-quater d.lgs. n. 267/2000
approvazione della riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
L'approvazione del piano da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ha consentito la prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
art. 1, commi 888 e 889, l. n. 205/2017
riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla riformulazione ventennale del piano di riequilibrio finanziario del Comune.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile e fondato quando il titolo giudiziale passato in giudicato, notificato in forma esecutiva all'amministrazione, non sia stato integralmente eseguito, anche se l'amministrazione abbia effettuato un pagamento parziale nelle more del giudizio.
- In presenza di contestazioni sull'esatto ammontare del credito residuo, il giudice dell'ottemperanza può disporre una verificazione contabile per determinare le somme ancora dovute in base al giudicato, comprese rivalutazione monetaria e interessi riconosciuti nel titolo.
- L'avvenuto pagamento parziale non determina l'improcedibilità del giudizio di ottemperanza quando residui una quota del credito accertata mediante verificazione; in tal caso il giudice deve ordinare il pagamento della somma residua e degli ulteriori accessori maturati.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta del creditore in caso di inutile decorso del termine, ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La sospensione delle procedure esecutive connesse alla situazione di riequilibrio finanziario pluriennale dell'ente locale non elimina l'obbligo di eseguire il giudicato, ma può differire la prosecuzione della procedura fino alla definizione della fase prevista dalla disciplina del riequilibrio.
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