Ordinanza n. 104/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha esaminato il fumus boni iuris, il periculum in mora, le censure di legittimità degli atti regionali né le questioni di costituzionalità. In camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare; il Collegio ne ha preso atto e ha compensato le spese della fase cautelare tra le parti.
Atto impugnato: note regionali concernenti la sospensione e il successivo svolgimento del procedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione di una discarica di cemento amianto, nonché la nota regionale inizialmente impugnata
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, contro la Regione Lombardia, con la partecipazione di un Comune e di imprese controinteressate, chiedendo l’accertamento del proprio interesse o diritto alla prosecuzione e alla conclusione del procedimento autorizzativo unico regionale ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006, nonché l’annullamento di una nota regionale del 17 settembre 2024 e delle successive note del 18 dicembre 2025 e 22 gennaio 2026. La ricorrente ha contestato la sospensione del procedimento, disposta in relazione all’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e dei criteri localizzativi per impianti situati entro 10 km dai confini regionali, deducendo inoltre questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali che avevano previsto la sospensione. Con i motivi aggiunti ha rappresentato il successivo riavvio del procedimento e ha dedotto l’illegittimità delle ulteriori comunicazioni regionali, prospettando, in subordine, una nuova questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale sopravvenuta. La domanda cautelare era proposta ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base normativa del procedimento autorizzativo unico regionale relativo alla realizzazione della discarica.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare nel processo amministrativo.
art. 32, comma 1, lett. a), l.r. Lombardia 23 luglio 2024, n. 11
Indicato dalla ricorrente quale disposizione regionale che aveva inserito una disciplina di sospensione del procedimento.
art. 22, comma 1, lett. a), l.r. Lombardia 6 dicembre 2024, n. 20
Indicato dalla ricorrente quale disposizione regionale che aveva prorogato il termine della sospensione del procedimento.
art. 20 l.r. Lombardia 9 dicembre 2025, n. 18
Indicato dalla ricorrente quale disposizione regionale sopravvenuta della cui legittimità costituzionale chiedeva eventualmente il vaglio.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata dalla parte ricorrente e rilevata dal giudice, comporta la presa d’atto della rinuncia senza esame dei presupposti della tutela cautelare.
- Quando il giudice si limita a prendere atto della rinuncia alla domanda cautelare, le questioni di merito, le censure contro gli atti impugnati e le eventuali questioni di legittimità costituzionale restano impregiudicate.
- In caso di rinuncia alla domanda cautelare, la regolazione delle spese della fase può essere disposta mediante compensazione tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →