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Sentenza

Sentenza n. 496/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Ancona Sezione Lavoro n.525 del 14.10.2024 nel giudizio r.g. 1111/2024;

Giustizia amministrativa202600159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 525 del 14 ottobre 2024, recante condanna al pagamento delle somme spettanti per il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate in suo favore dalla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 525 del 14 ottobre 2024. La pronuncia, regolarmente notificata all’Amministrazione, era divenuta irrevocabile, come attestato dalla Cancelleria. Nonostante la formazione del giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza al giudicato e ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte. È stato assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’esecuzione. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva liquidato le somme dovute per gli anni scolastici accertati.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale civile richiamata, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di una sentenza irrevocabile che riconosce somme dovute al privato integra inottemperanza al giudicato e impone all’amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, detraendo soltanto gli importi eventualmente già corrisposti.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l’esercizio delle funzioni a un’istanza del creditore dopo la scadenza del termine per l’adempimento.
  • La costituzione meramente formale dell’amministrazione, accompagnata dall’assenza di contestazioni sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando il giudicato risulti inevaso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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