Ordinanza n. 932/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura – U.T.G. di Varese prot. n. -OMISSIS-, datato 17 giugno 2026, notificato in data 18/06/2026 a cura della Questura di Varese, con cui è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza nei confronti della ricorrente; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compresa la nota prot. n. -OMISSIS- del 15 marzo 2026 con cui è stato comunicato l’inserimento nel circuito SAI con sede nella provincia di -OMISSIS-, nonché, per l’accertamento del diritto della ricorrente a permanere, medio tempore, nel sistema di accoglienza, con conseguente declaratoria di illegittimità della revoca e ripristino delle misure di accoglienza in suo favore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca delle misure di accoglienza e atti connessi, inclusa la comunicazione di inserimento nel circuito SAI in altra provincia
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca delle misure di accoglienza disposta dalla Prefettura di Varese, chiedendone l'annullamento previa sospensione e l'accertamento del diritto a permanere temporaneamente nel sistema di accoglienza. Ha dedotto l'illegittimità della revoca, evidenziando circostanze sopravvenute e condizioni di salute che avrebbero inciso sulla temporanea indisponibilità ad accettare il trasferimento in altra struttura. Ha inoltre rappresentato la situazione abitativa precaria e il grave pregiudizio derivante dalla perdita dell'accoglienza.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto i motivi fondati nei limiti della necessità di un riesame amministrativo. La Prefettura di Varese dovrà rivalutare l'istanza tenendo conto delle circostanze dedotte in giudizio e sopravvenute, comprese quelle relative alla salute dell'interessata, potenzialmente incidenti sulla mancata accettazione temporanea del trasferimento. Il giudice ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione della revoca avrebbe lasciato la ricorrente, in condizioni precarie, priva di un'idonea sistemazione alloggiativa. La domanda cautelare è stata quindi accolta ai fini del riesame, da effettuarsi entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, con obbligo della Prefettura di informare immediatamente il TAR. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 6 novembre 2026, destinata alla prosecuzione della trattazione e alla verifica dell'ottemperanza all'ordine di riesame. Le spese della fase cautelare sono state riservate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la sospensione è stata concessa per disporre il riesame dell'atto impugnato in presenza di fumus limitato e di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la revoca delle misure di accoglienza rischia di lasciare il richiedente privo di una sistemazione abitativa adeguata e in condizioni personali precarie, può sussistere un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione dell'atto.
- La revoca delle misure di accoglienza deve essere riesaminata alla luce delle circostanze sopravvenute dedotte dall'interessato, incluse le condizioni di salute, quando tali elementi possano avere inciso sulla temporanea indisponibilità ad accettare il trasferimento in un'altra struttura.
- Il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini del riesame, imponendo all'amministrazione un termine per la riedizione del potere e prevedendo la verifica successiva dell'adempimento in una nuova udienza camerale.
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