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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16995/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto atipico di collaborazione commerciale/concessione di vendita relativo alla distribuzione di capi di abbigliamento. La società fornitrice sosteneva che la distributrice, incaricata di rivendere i prodotti nel mercato svizzero mantenendo i prezzi del produttore e regolando i rapporti economici con un sistema di acconti e conguagli, avesse omesso di versare integralmente quanto dovuto, di rendere il conto delle vendite e di fornire la documentazione necessaria a verificare capi venduti e invenduti. Chiedeva quindi la risoluzione per inadempimento e la condanna al pagamento del credito maturato. La distributrice, al contrario, sosteneva di avere adempiuto e proponeva anche domanda riconvenzionale. In cassazione, dopo un precedente rinvio, la distributrice ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Milano sostenendo: che il giudice di rinvio non avesse correttamente valutato la sussistenza di un principio di prova e avesse erroneamente considerato tardiva la documentazione contabile prodotta; che non fosse stato disposto inutilmente un consulenza tecnica d'ufficio; che la controparte avrebbe dovuto provare non solo l'inadempimento ma anche gli effetti dannosi; e che fossero stati erroneamente calcolati il credito e gli interessi, applicando il prezzo pieno dei capi e facendo decorrere gli interessi dal 31 luglio 2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: il primo perché tendeva in realtà a un riesame del merito, mentre la motivazione del giudice di rinvio non era apparente né mancante; il secondo perché, in base alla natura del contratto e alla mancata prova dell'invenduto o della restituzione della merce, le prestazioni relative alle stagioni pregresse dovevano considerarsi eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c., e il danno era stato correttamente quantificato sul prezzo pieno in mancanza di prova di vendite scontate o restituzioni; il terzo perché il conguaglio era contrattualmente previsto per le date indicate dall'art. 13 del contratto, quindi la decorrenza degli interessi dal 31 luglio 2003 era corretta. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato per la qualificazione del contratto atipico di collaborazione/distribuzione.

  • art. 1323 c.c.

    Richiamato in tema di applicazione della disciplina generale ai contratti atipici.

  • art. 1713 c.c.

    Richiamato con riferimento all'obbligo di rendiconto del mandatario, ritenuto pertinente per la struttura del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; il debitore deve provare i fatti estintivi/impeditivi e, nel caso concreto, la distributrice doveva dimostrare l'adempimento e la rendicontazione.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia probatoria delle scritture contabili.

  • art. 1564 c.c.

    Richiamato per la disciplina dell'inadempimento nei contratti di somministrazione e per gli effetti del mancato adempimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che vi sia omessa pronuncia, poiché il giudice di merito ha comunque deciso la domanda.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per la responsabilità del debitore inadempiente e per il relativo riparto dell'allegazione/prova.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il criterio di risarcibilità del danno conseguenza.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato sulla gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione.

  • art. 1458 c.c.

    Applicato agli effetti della risoluzione nei contratti di durata, con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato in tema di decorrenza degli interessi sulle somme dovute.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato per il tasso e la regolazione degli interessi legali.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato per la domanda di risoluzione per inadempimento e per gli effetti conseguenti.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle preclusioni istruttorie e alla produzione di documenti.

  • art. 67 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel censurare la valutazione della prova/documentazione nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei contratti atipici di distribuzione/concessione di vendita con struttura mista e prevalenza della somministrazione, il riparto degli obblighi va ricostruito sulla base delle clausole contrattuali e della funzione concreta del rapporto, potendo gravare sul distributore un obbligo di rendiconto assimilabile a quello del mandatario.
  • In tema di inadempimento, il debitore che eccepisce di avere adempiuto deve provare i fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione; se il rapporto impone un rendiconto periodico, la mancata prova della restituzione dell'invenduto e dell'effettivo andamento delle vendite può legittimare la pretesa creditoria della controparte.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito, quando la doglianza contesta in realtà la valutazione delle prove e la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo il vizio di motivazione che si traduca in un'anomalia costituzionalmente rilevante; non sono sindacabili in cassazione la mera insufficienza della motivazione o la scelta del giudice di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio, salvo ipotesi di motivazione apparente o inesistente.
  • Nei contratti di durata, la risoluzione opera senza travolgere le prestazioni già eseguite; per le prestazioni maturate e non contestate o non dimostrate come diverse, il credito può essere liquidato secondo il regolamento contrattuale e in assenza di prova di restituzioni o vendite a prezzo diverso.
  • La decorrenza degli interessi sulle somme dovute va verificata in base alle scadenze contrattualmente previste; se il contratto stabilisce date di conguaglio periodiche, gli interessi possono decorrere da tali termini anche se la vendita dei beni è ancora in corso.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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