Cassazione Civile, Ordinanza n. 16995/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto atipico di collaborazione commerciale/concessione di vendita relativo alla distribuzione di capi di abbigliamento. La società fornitrice sosteneva che la distributrice, incaricata di rivendere i prodotti nel mercato svizzero mantenendo i prezzi del produttore e regolando i rapporti economici con un sistema di acconti e conguagli, avesse omesso di versare integralmente quanto dovuto, di rendere il conto delle vendite e di fornire la documentazione necessaria a verificare capi venduti e invenduti. Chiedeva quindi la risoluzione per inadempimento e la condanna al pagamento del credito maturato. La distributrice, al contrario, sosteneva di avere adempiuto e proponeva anche domanda riconvenzionale. In cassazione, dopo un precedente rinvio, la distributrice ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Milano sostenendo: che il giudice di rinvio non avesse correttamente valutato la sussistenza di un principio di prova e avesse erroneamente considerato tardiva la documentazione contabile prodotta; che non fosse stato disposto inutilmente un consulenza tecnica d'ufficio; che la controparte avrebbe dovuto provare non solo l'inadempimento ma anche gli effetti dannosi; e che fossero stati erroneamente calcolati il credito e gli interessi, applicando il prezzo pieno dei capi e facendo decorrere gli interessi dal 31 luglio 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: il primo perché tendeva in realtà a un riesame del merito, mentre la motivazione del giudice di rinvio non era apparente né mancante; il secondo perché, in base alla natura del contratto e alla mancata prova dell'invenduto o della restituzione della merce, le prestazioni relative alle stagioni pregresse dovevano considerarsi eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c., e il danno era stato correttamente quantificato sul prezzo pieno in mancanza di prova di vendite scontate o restituzioni; il terzo perché il conguaglio era contrattualmente previsto per le date indicate dall'art. 13 del contratto, quindi la decorrenza degli interessi dal 31 luglio 2003 era corretta. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1322 c.c.
Richiamato per la qualificazione del contratto atipico di collaborazione/distribuzione.
art. 1323 c.c.
Richiamato in tema di applicazione della disciplina generale ai contratti atipici.
art. 1713 c.c.
Richiamato con riferimento all'obbligo di rendiconto del mandatario, ritenuto pertinente per la struttura del rapporto.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; il debitore deve provare i fatti estintivi/impeditivi e, nel caso concreto, la distributrice doveva dimostrare l'adempimento e la rendicontazione.
art. 2709 c.c.
Richiamato in relazione all'efficacia probatoria delle scritture contabili.
art. 1564 c.c.
Richiamato per la disciplina dell'inadempimento nei contratti di somministrazione e per gli effetti del mancato adempimento.
art. 112 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che vi sia omessa pronuncia, poiché il giudice di merito ha comunque deciso la domanda.
art. 1218 c.c.
Richiamato per la responsabilità del debitore inadempiente e per il relativo riparto dell'allegazione/prova.
art. 1223 c.c.
Richiamato per il criterio di risarcibilità del danno conseguenza.
art. 1455 c.c.
Richiamato sulla gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione.
art. 1458 c.c.
Applicato agli effetti della risoluzione nei contratti di durata, con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire.
art. 1282 c.c.
Richiamato in tema di decorrenza degli interessi sulle somme dovute.
art. 1284 c.c.
Richiamato per il tasso e la regolazione degli interessi legali.
art. 1453 c.c.
Richiamato per la domanda di risoluzione per inadempimento e per gli effetti conseguenti.
art. 184 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle preclusioni istruttorie e alla produzione di documenti.
art. 67 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel censurare la valutazione della prova/documentazione nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Nei contratti atipici di distribuzione/concessione di vendita con struttura mista e prevalenza della somministrazione, il riparto degli obblighi va ricostruito sulla base delle clausole contrattuali e della funzione concreta del rapporto, potendo gravare sul distributore un obbligo di rendiconto assimilabile a quello del mandatario.
- In tema di inadempimento, il debitore che eccepisce di avere adempiuto deve provare i fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione; se il rapporto impone un rendiconto periodico, la mancata prova della restituzione dell'invenduto e dell'effettivo andamento delle vendite può legittimare la pretesa creditoria della controparte.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito, quando la doglianza contesta in realtà la valutazione delle prove e la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo il vizio di motivazione che si traduca in un'anomalia costituzionalmente rilevante; non sono sindacabili in cassazione la mera insufficienza della motivazione o la scelta del giudice di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio, salvo ipotesi di motivazione apparente o inesistente.
- Nei contratti di durata, la risoluzione opera senza travolgere le prestazioni già eseguite; per le prestazioni maturate e non contestate o non dimostrate come diverse, il credito può essere liquidato secondo il regolamento contrattuale e in assenza di prova di restituzioni o vendite a prezzo diverso.
- La decorrenza degli interessi sulle somme dovute va verificata in base alle scadenze contrattualmente previste; se il contratto stabilisce date di conguaglio periodiche, gli interessi possono decorrere da tali termini anche se la vendita dei beni è ancora in corso.
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