Cassazione Civile, Ordinanza n. 00540/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da una procedura esecutiva presso terzi promossa per il recupero di un credito bancario. Un soggetto, qualificatosi come ex socio e poi come socio accomandatario e liquidatore della società esecutata, aveva proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che il creditore non potesse procedere esecutivamente a causa della cancellazione della società dal registro delle imprese e chiedendo anche la condanna per responsabilità processuale aggravata. Il tribunale aveva accolto l'opposizione quanto alla nullità della procedura esecutiva e aveva rigettato la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c.; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ma con diversa motivazione, ritenendo sospeso il titolo esecutivo in base a un provvedimento emesso nel giudizio di opposizione a precetto. Il ricorrente per cassazione ha articolato quattro motivi: (1) difetto di legittimazione attiva della controparte, assumendo che l'opposizione e la gestione del credito fossero state svolte da una società veicolo priva di valida procura specifica e senza accettazione della cessione; (2) contrasto di giudicati e litispendenza, lamentando che la controparte non potesse introdurre il giudizio di merito di opposizione all'esecuzione avendo già esaurito il potere processuale con l'opposizione a precetto; (3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e decadenza delle domande non riproposte, sostenendo che alcuni motivi di opposizione rigettati implicitamente e non riproposti con appello incidentale dovessero considerarsi rinunciati; (4) violazione delle norme sulla sospensione dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi di ricorso, ma rileva preliminarmente un vizio del contraddittorio: nel giudizio di opposizione esecutiva presso terzi non risultano evocati i terzi pignorati (Banca d'Italia e Poste Italiane S.p.a.), la cui partecipazione è necessaria. Richiamato il principio del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato nelle opposizioni esecutive presso terzi, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità, affinché venga integrato il contraddittorio con i terzi pignorati.
Norme richiamate
art. 96, comma 3, c.p.c.
richiamato in relazione alla domanda di responsabilità processuale aggravata, rigettata nei gradi di merito.
art. 39 c.p.c.
invocato nel secondo motivo in tema di litispendenza e contrasto di giudicati.
art. 616 c.p.c.
invocato nel secondo motivo con riferimento al giudizio di opposizione all'esecuzione.
art. 383, comma 3, c.p.c.
utilizzato come base del rinvio al giudice di merito per l'integrazione del contraddittorio dopo la cassazione della sentenza.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi, la partecipazione del terzo pignorato è necessaria: la sua omessa evocazione determina un vizio del contraddittorio rilevabile in cassazione.
- Quando manca un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione esecutiva, la Corte deve cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di merito affinché sia integrato il contraddittorio.
- In presenza di un litisconsorzio necessario, la Corte non entra nell'esame dei motivi di ricorso che attengono al merito della controversia, essendo prioritario sanare il difetto di partecipazione di tutte le parti necessarie.
- Nell'espropriazione presso terzi, il rapporto processuale dell'opposizione coinvolge stabilmente creditore, debitore e terzo pignorato, con conseguente imprescindibilità della loro presenza in giudizio.
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