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Sentenza

Sentenza n. 102/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 18.11.2024, n. 1148.

Giustizia amministrativa202501366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 18 novembre 2024, n. 1148, relativa all’attribuzione della carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, per complessivi 1.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito al saldo. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l’assenza di contestazioni dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme relative alle due annualità. Per l’ulteriore ipotesi di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell’amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il giudizio di ottemperanza può essere attivato, per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione, dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela di ottemperanza consente di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, di disporre l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato che impone l’attribuzione di una prestazione determinata e dell’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine prefissato, indicando le modalità concrete necessarie a dare piena attuazione al titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche appartenente all’amministrazione inadempiente, stabilendo che provveda in via sostitutiva entro un termine ulteriore qualora persista l’inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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