Cassazione Civile, Ordinanza n. 24381/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2004 e 2005, emessi per IRES, IVA e IRAP. In primo e secondo grado le domande erano state respinte. In cassazione deduceva: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che mancassero i presupposti per applicarlo, perché non risultavano procedimenti o denunce penali a carico del legale rappresentante e un verbale di sequestro riguardante terzi non poteva valere come atto equipollente; 2) violazione delle regole sulla motivazione degli avvisi, per mancata allegazione della documentazione richiamata e per erronea valutazione delle prove; 3) vizio motivazionale sulla ritenuta conoscenza da parte della contribuente degli atti dell'attività investigativa svolta nei confronti di altra società emittente le fatture contestate.
La decisione
La Corte ha accolto solo parzialmente il primo motivo. Ha ritenuto corretta, per IRES e IVA, l'applicazione del raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato e dell'obbligo di denuncia, rilevando che per i periodi e gli atti in causa operava la disciplina previgente e la relativa normativa transitoria. Ha però escluso che il raddoppio potesse applicarsi anche all'IRAP, perché tale imposta non è assistita da sanzioni penali. Poiché gli avvisi erano stati emessi oltre il termine ordinario e non servivano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente alla parte relativa all'IRAP e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente solo per tale imposta. Gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili, anche per difetto di specificità e per il limite della doppia conforme. Le spese sono state compensate solo in minima parte, con condanna della società per i restanti sette ottavi.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni comportanti obbligo di denuncia penale; per IRES il raddoppio opera anche sulla base di seri indizi di reato, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come norma sui termini di accertamento IVA, raddoppiabili in presenza di seri indizi di reato secondo il previgente orientamento
art. 17 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai reati tributari, ai fini della contestazione del raddoppio dei termini
art. 331 c.p.p.
indica l'obbligo di denuncia penale, che costituisce il presupposto del raddoppio dei termini secondo la disciplina applicabile
art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248
ha modificato l'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 introducendo il raddoppio dei termini in presenza di violazioni con obbligo di denuncia penale
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di motivazione dell'avviso di accertamento
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso opera solo quando tali atti servano a integrare la motivazione dell'atto impositivo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro di deduzione della violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
nel testo novellato consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della sufficienza della motivazione
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
il doppio conforme preclude la deducibilità del vizio motivazionale nei limiti in cui sia identica la decisione di merito nei due gradi
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiede specificità e autosufficienza del ricorso, con indicazione e trascrizione dei documenti rilevanti
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve avere il minimo costituzionale; rilevano solo anomalie motivazionali estreme
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la mancanza assoluta o apparente motivazione integra nullità della sentenza
art. 2 d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128
ha introdotto una disciplina transitoria che salva gli atti già notificati secondo il precedente regime
art. 1, commi 130-132, l. 28 dicembre 2015, n. 208
ha eliminato il raddoppio dei termini per il futuro, ma con regime transitorio non applicabile agli avvisi già notificati nel caso di specie
art. 3, secondo comma, d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128
fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento e degli altri atti impositivi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento, nella disciplina previgente, presuppone la sussistenza di seri indizi di reato idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., e il giudice tributario deve verificarne ex post l'effettiva ricorrenza, controllando che l'amministrazione non abbia agito in modo strumentale.
- Ai fini del raddoppio dei termini non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata, né che sia stato esercitato l'azione penale o definito il procedimento penale; sono irrilevanti anche archiviazione, prescrizione, assoluzione o condanna.
- Il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP, poiché le violazioni relative a tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali.
- La censura sulla motivazione dell'avviso di accertamento per relationem è fondata solo se il contribuente prova che gli atti richiamati, non allegati o non conosciuti, erano necessari a integrare la motivazione dell'atto e che tale contenuto non era già riportato nell'avviso.
- Nel ricorso per cassazione il vizio motivazionale è denunciabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o delle anomalie motivazionali estreme; non è più consentita una critica alla semplice insufficienza della motivazione.
- Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: chi contesta l'omessa allegazione o valutazione di documenti deve indicarli con precisione e trascriverne le parti rilevanti.
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