Sentenza n. 649/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Nocera Terinese del 18 febbraio 2025, n. 113, avente ad oggetto la revoca in autotutela del tipo mappale reg. n. 958/2013 del 15 febbraio 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di revoca in autotutela di un frazionamento catastale e della variazione di destinazione d'uso delle particelle interessate
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale del 18 febbraio 2025, con cui il Comune aveva qualificato come revoca in autotutela e rimosso il tipo mappale relativo a un frazionamento catastale del 2013, ritenendo che la suddivisione fosse incompatibile con le concessioni edilizie rilasciate, con il vincolo di asservimento del terreno e con la superficie minima di 50.000 mq prevista dalla disciplina urbanistica, nonché che la variazione catastale fosse priva di titolo edilizio e integrasse una lottizzazione abusiva. Sono stati dedotti: la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; l’illegittimo esercizio dell’autotutela oltre un termine ragionevole e comunque oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, in assenza di una dolosa falsa rappresentazione dei fatti; la mancata indicazione di uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità; l’erroneità dei presupposti sostanziali, poiché gli immobili erano stati realizzati sulla base di titoli edilizi e il frazionamento sarebbe stato eseguito per adempiere all’obbligo legale di accatastamento dei fabbricati rurali previsto dall’art. 13, comma 14-ter, d.l. n. 201/2011, senza incremento del carico urbanistico. Il Comune ha sostenuto la natura vincolata dell’intervento, la doverosità della repressione della lottizzazione abusiva e l’illegittimità della variazione catastale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato anzitutto la difficoltà di ricondurre l’intervento comunale a un potere amministrativo esercitabile sul frazionamento catastale, trattandosi di un atto del privato relativo a dati presenti nei registri catastali, la cui disciplina è autonoma rispetto a quella urbanistica; l’Agenzia delle Entrate aveva infatti escluso la possibilità di intervenire sul frazionamento sulla base delle sole ragioni urbanistiche prospettate dal Comune. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale, poiché la vicenda presentava dubbi fattuali e giuridici e l’esito non era vincolato. Ha poi riqualificato il potere esercitato come annullamento d’ufficio, e non revoca, in quanto diretto a rimuovere la ritenuta illegittimità del frazionamento. In assenza di riferimenti a false rappresentazioni dei fatti o a dichiarazioni mendaci costituenti reato, l’autotutela avrebbe dovuto essere esercitata entro un termine ragionevole e comunque entro dodici mesi, secondo la disciplina applicabile ratione temporis. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto illegittimo perché non indicava interessi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità. Infine, il TAR ha valorizzato la deduzione non contestata secondo cui il frazionamento era stato eseguito in adempimento dell’obbligo legale di accatastamento dei fabbricati rurali; tale adempimento non poteva costituire, di per sé, una condotta di lottizzazione abusiva. La determinazione è stata annullata e il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 4.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento deve essere esercitato entro un termine ragionevole e, in assenza di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci costituenti reato, comunque entro il termine massimo applicabile di dodici mesi secondo la disciplina ratione temporis.
art. 13, comma 14-ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214
ha imposto l’accatastamento dei fabbricati rurali
L’adempimento dell’obbligo legale di accatastamento dei fabbricati rurali non può essere qualificato, per ciò solo, come condotta integrante una lottizzazione abusiva.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
le disposizioni che regolamentano le operazioni catastali costituiscono un corpus normativo di settore
La disciplina catastale costituisce un ordinamento di settore autonomo rispetto alla disciplina urbanistica; le irregolarità urbanistiche non consentono al Comune di disporre direttamente la revoca o rimozione di un frazionamento catastale.
Istruzione II della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 24 maggio 1942
piena autonomia fra l’ordinamento catastale rispetto a quanto dettato dalle norme urbanistiche
Le operazioni catastali restano regolate dalla disciplina propria del catasto e non sono direttamente modificabili dall’amministrazione comunale sulla base di valutazioni urbanistiche.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701
le disposizioni che regolamentano le operazioni catastali costituiscono un corpus normativo di settore
Il decreto è richiamato quale fonte della disciplina autonoma delle operazioni catastali rispetto alle discipline urbanistiche e di settore.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione intende rimuovere un atto o un’attività del privato sulla base della sua ritenuta illegittimità, il potere esercitato deve essere qualificato come annullamento d’ufficio e non come revoca, indipendentemente dalla denominazione utilizzata nel provvedimento.
- L’annullamento d’ufficio non può essere esercitato oltre un termine ragionevole e, in assenza di una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato nei termini previsti dalla legge, oltre il termine massimo stabilito dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento è viziante quando la vicenda presenta profili fattuali o giuridici controversi e l’esito dell’azione amministrativa non è vincolato; in tal caso la partecipazione del privato non costituisce un adempimento meramente dilatorio.
- L’annullamento d’ufficio richiede l’esplicitazione di un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata.
- La disciplina catastale costituisce un corpus normativo autonomo rispetto alla disciplina urbanistica; il Comune non può disporre direttamente la revoca o rimozione di un frazionamento catastale sulla sola base di presunte irregolarità urbanistiche.
- L’adempimento di un obbligo di legge relativo all’accatastamento di fabbricati rurali non può essere qualificato, per ciò solo, come lottizzazione abusiva.
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