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Sentenza

Sentenza n. 48/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino n. 1184 del 9.5.2024;

Giustizia amministrativa202502761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato al pagamento di 2,5 mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Torino, notificata il 17 maggio 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto in suo favore un credito corrispondente a 2,5 mensilità di retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre interessi legali. Il titolo era stato prodotto in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022. Alla data del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche, termine ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L'Amministrazione si è costituita, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e prodotto in forma conforme, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non vi era contestazione sull'inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla segnalazione dell'inadempimento da parte della ricorrente. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato, in quanto attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, considerata la pluralità di analoghi inadempimenti dell'Amministrazione e dei conseguenti oneri processuali.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un giudicato, anche civile, nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    Nella formulazione vigente, consente l'utilizzazione della copia attestata conforme all'originale del titolo giudiziale, senza necessità della spedizione in forma esecutiva, abrogata dal 28 febbraio 2023 per effetto del d.lgs. 149/2022.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. eliminando la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha previsto l'abrogazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
  • La proposizione del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio delle azioni esecutive in danno dell'amministrazione.
  • Per l'azione di ottemperanza è sufficiente produrre il titolo giudiziale in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; dopo il 28 febbraio 2023 non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
  • In presenza di un'inottemperanza accertata, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico e riguarda attività connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione ordinaria del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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