Cassazione Civile, Ordinanza n. 03967/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La lite nasce da una compravendita immobiliare stipulata con l’assistenza notarile, nella quale sarebbe stato indicato erroneamente il codice fiscale degli acquirenti. La parte attrice chiese al notaio il rimborso del costo sostenuto per rettificare l’atto, sostenendo che la correzione fosse necessaria per consentire ai compratori di rivendere l’immobile e per la regolarità della trascrizione e della conformità catastale soggettiva. Il notaio resistette eccependo, tra l’altro, il difetto di previa negoziazione assistita e sostenendo che l’errore non incideva sulla validità dell’atto, potendo essere sanato dal conservatore dei registri immobiliari anche ai sensi dell’art. 2674-bis c.c. Dopo la condanna in primo grado e il rigetto dell’appello, il notaio ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di norme sulla prova e sul processo, deducendo una contraddittorietà della sentenza tra irrilevanza dell’errore sulla validità dell’atto e ritenuta necessità della rettifica; 2) violazione delle norme sulla trascrizione e della prova, assumendo che nella nota di trascrizione il codice fiscale fosse corretto e che la successiva nota avesse sanato ogni profilo; 3) violazione delle norme sulla legittimazione e sulla prova, sostenendo che non fosse provato l’interesse della venditrice a ottenere la rettifica, essendo l’eventuale esigenza propria solo degli acquirenti; 4) violazione delle norme sulla trascrizione e sull’esecuzione in forma specifica, contestando che l’errore sul codice fiscale avesse creato incertezze sull’identità degli acquirenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non specifico, perché la questione della non invalidità dell’atto e quella della necessità della rettifica per la futura rivendita non sono logicamente incompatibili. Ha dichiarato inammissibile il secondo e il terzo motivo perché nuovi, non risultando trattati nella sentenza impugnata né adeguatamente dedotti nei gradi di merito. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confronta con la ratio della decisione impugnata, che aveva valorizzato la necessità/opportunità della rettifica per allineare i dati catastali e immobiliari e per consentire la futura cessione del bene, ritenendo insindacabile in cassazione l’accertamento di fatto sull’esistenza di uno stato di incertezza se sorretto da congrua motivazione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell’intimata in cassazione; disposto altresì l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2674-bis c.c.
richiamato dal ricorrente come rimedio attivabile in caso di inerzia del conservatore o delle parti nella rettifica dell’errore materiale; la Corte ne prende atto ma non lo ritiene decisivo per superare l’inammissibilità delle censure.
art. 2697 c.c.
invocato per contestare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte non entra nel merito perché i motivi sono dichiarati inammissibili.
artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
richiamati a sostegno di censure sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla valutazione delle prove; la Corte reputa i motivi generici o nuovi.
art. 360, n. 3, c.p.c.
indicazione del vizio di violazione di legge dedotto in più motivi.
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per rilevare che la censura, nei termini prospettati, tendeva a un vizio motivazionale non più deducibile se non nei ristretti limiti attuali.
art. 2643 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di pubblicità immobiliare e trascrizione, senza incidere sull’esito del ricorso.
art. 2644 c.c.
richiamato dal ricorrente nel quarto motivo in tema di effetti della trascrizione.
art. 2932 c.c.
richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, ma non ritenuto pertinente rispetto alla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se è generico, non specifico o non si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La prospettazione di questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente introdotte e documentate nei precedenti gradi di giudizio, è inammissibile in sede di legittimità.
- La mancata incidenza di un errore materiale sulla validità dell’atto non esclude che la rettifica possa essere necessaria o opportuna per esigenze di pubblicità immobiliare, allineamento dei dati catastali e futura circolazione del bene.
- L’accertamento circa l’esistenza di uno stato di incertezza nell’identificazione dei soggetti, quando sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente, è un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione.
- Una censura che in sostanza mira a rimettere in discussione la valutazione del fatto sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale è inammissibile se non rispetta i limiti del vizio deducibile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03890/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03891/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03895/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03896/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03897/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03898/2025 del 16/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →