Cassazione Civile, Ordinanza n. 11741/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente subordinato, assunto con contratto a termine, era stato destinatario di contestazione disciplinare per una serie di giornate in cui le attestazioni di presenza e di attività in sede/trasferta non coincidevano, secondo la società, con i dati risultanti da documenti amministrativi (carburante e pedaggi telepass). Dopo aver presentato giustificazioni scritte e chiesto di essere sentito con l’assistenza di un rappresentante sindacale, il lavoratore era stato convocato per un’audizione, ma il rappresentante designato aveva comunicato di non poter comparire in quella data; la società non aveva fissato altra data e, il giorno dell’audizione, il lavoratore non si era presentato, ricevendo poi il licenziamento. Nei giudizi di merito erano state respinte le domande del lavoratore volte a far dichiarare l’illegittimità del recesso e a ottenere retribuzioni fino alla scadenza del termine, risarcimento del danno biologico, da perdita di chance e rimborso di spese mediche non più coperte dal fondo FASI. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: violazione dell’art. 7 stat. lav. per mancata audizione con assistenza sindacale e asserita necessità per la datrice di lavoro di concordare una nuova data con il sindacato; vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi sulla valutazione delle prove; violazione dell’art. 7 stat. lav. per asserita tardività della contestazione disciplinare, sostenendo che la società conoscesse già da mesi le incongruenze e avesse atteso troppo prima di contestarle.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la garanzia procedimentale ex art. 7 l. n. 300/1970 assicura il diritto del lavoratore a essere sentito, ma non impone al datore un rinvio dell’audizione quando l’impossibilità di comparire riguardi il rappresentante sindacale designato, in assenza di specifiche previsioni collettive o aziendali, di una richiesta di audizione congiunta o di una concreta dimostrazione dell’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come critica alla valutazione delle prove e, in ogni caso, precluso dalla doppia conforme, oltre che privo dell’indicazione di fatti storici decisivi omessi. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché confondeva vizi motivazionali e violazione di legge e si fondava su una ricostruzione alternativa dei fatti non compatibile con l’accertamento di merito: la società aveva avuto bisogno di riscontrare le schede presenza con ulteriori documenti giornalieri e, tenuto conto anche del normale affidamento riposto in un dirigente, la tempistica della contestazione è stata ritenuta congrua. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 300/1970
La norma garantisce al lavoratore il diritto di difesa nel procedimento disciplinare, inclusa la facoltà di essere sentito oralmente; tuttavia non impone un differimento automatico dell’audizione se l’impedimento riguarda il rappresentante sindacale designato, salvo specifiche previsioni collettive/aziendali o una comprovata esigenza difensiva non altrimenti tutelabile.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sul primo e terzo motivo, ma la Corte rileva che le censure non colgono una reale violazione della norma sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Nel terzo motivo il ricorrente formalmente richiama il vizio processuale, ma in concreto deduce una critica mista e generica alla motivazione e alla ricostruzione dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché mira a rivalutare il merito probatorio e non indica un fatto storico decisivo omesso; inoltre, in presenza di doppia conforme opera la preclusione ex art. 348-ter c.p.c.
art. 348-bis c.p.c.
La doppia conforme preclude il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali nei limiti dedotti dal ricorrente.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per la preclusione derivante dalla doppia conforme rispetto al motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
La Corte dispone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare ex art. 7 stat. lav. il diritto del lavoratore a essere sentito oralmente non si traduce in un diritto incondizionato al rinvio dell’audizione: il differimento è dovuto solo se l’impedimento dedotto incide in concreto e in modo non altrimenti tutelabile sul diritto di difesa.
- L’assistenza del rappresentante sindacale non ha natura di garanzia indefettibile in senso assoluto: occorre che la relativa esigenza sia specificamente allegata e, se necessario, dimostrata; in mancanza di richieste congiunte o di norme collettive che regolino la fattispecie, il datore di lavoro non è tenuto a instaurare ulteriori contatti con l’organizzazione sindacale.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio sotto la veste del vizio motivazionale; il ricorrente deve indicare un fatto storico decisivo, specifico e controverso, la cui omessa considerazione abbia inciso sulla decisione.
- La censura di tardività della contestazione disciplinare va valutata in relazione al momento in cui il datore ha acquisito una conoscenza sufficiente e completa dei fatti, tenendo conto dei documenti necessari al riscontro e dell’affidamento ragionevole riposto nel dipendente, specie se dirigente.
- La contestazione disciplinare non richiede necessariamente immediatezza assoluta, ma deve essere formulata in un arco temporale congruo rispetto alla complessità degli accertamenti necessari per verificare le irregolarità addebitate.
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