Cassazione Penale, Sentenza n. 58/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che aveva riformato quoad poenam la condanna per truffa; deduce come motivo principale l'improcedibilità per intervenuta ed accettata remissione di querela e, in via subordinata, la violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela: la remissione, presentata il 31 maggio 2021 e accettata il 1 giugno 2021, estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata. La decisione richiama orientamenti delle Sezioni Unite e conferma l'ammissibilità del ricorso proposto per introdurre la remissione nella procedura. È stata disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 c.p.p., e la motivazione è stata resa in forma semplificata.
Norme richiamate
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità.
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 (dep. 2021)
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326
Conferma il principio che la remissione accettata estingue il reato e va dichiarata in Cassazione.
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016
Sez. 4, n. 49226, del 19/10/2016, Rv. 268625
Ribadisce che la remissione della querela, quale legittimo motivo di ricorso, estingue il reato.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
Se non vi è una diversa pattuizione tra le parti ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p., la norma consente che le spese seguano la disciplina ordinaria, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e ritualmente accettata dall'imputato prima della decisione definitiva, estingue il reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche in pendenza di ricorso per cassazione.
- È ammissibile proporre ricorso per cassazione al solo scopo di far valere una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata, purché il ricorso sia tempestivamente proposto.
- L'estinzione del reato per remissione prevale su eventuali questioni di inammissibilità e conduce all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
- Perché la remissione produca effetto estintivo è necessaria l'accettazione dell'imputato; l'assenza di tale accettazione impedisce l'estinzione.
- La declaratoria di estinzione non esclude, in mancanza di diversa pattuizione, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
- Quando la decisione si fonda su ragioni di diritto chiare e consolidate, il giudice di legittimità può motivare in forma semplificata.
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