Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 58/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che aveva riformato quoad poenam la condanna per truffa; deduce come motivo principale l'improcedibilità per intervenuta ed accettata remissione di querela e, in via subordinata, la violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela: la remissione, presentata il 31 maggio 2021 e accettata il 1 giugno 2021, estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata. La decisione richiama orientamenti delle Sezioni Unite e conferma l'ammissibilità del ricorso proposto per introdurre la remissione nella procedura. È stata disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 c.p.p., e la motivazione è stata resa in forma semplificata.

Norme richiamate

  • Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004

    Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681

    La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità.

  • Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 (dep. 2021)

    Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326

    Conferma il principio che la remissione accettata estingue il reato e va dichiarata in Cassazione.

  • Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016

    Sez. 4, n. 49226, del 19/10/2016, Rv. 268625

    Ribadisce che la remissione della querela, quale legittimo motivo di ricorso, estingue il reato.

  • art. 340, comma 4 cod. proc. pen.

    art. 340, comma 4 cod. proc. pen.

    Se non vi è una diversa pattuizione tra le parti ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p., la norma consente che le spese seguano la disciplina ordinaria, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se intervenuta e ritualmente accettata dall'imputato prima della decisione definitiva, estingue il reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche in pendenza di ricorso per cassazione.
  • È ammissibile proporre ricorso per cassazione al solo scopo di far valere una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata, purché il ricorso sia tempestivamente proposto.
  • L'estinzione del reato per remissione prevale su eventuali questioni di inammissibilità e conduce all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
  • Perché la remissione produca effetto estintivo è necessaria l'accettazione dell'imputato; l'assenza di tale accettazione impedisce l'estinzione.
  • La declaratoria di estinzione non esclude, in mancanza di diversa pattuizione, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
  • Quando la decisione si fonda su ragioni di diritto chiare e consolidate, il giudice di legittimità può motivare in forma semplificata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.