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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19108/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna la conferma della condanna per bancarotta da operazioni dolose (capo 1) e bancarotta fraudolenta documentale (capo 2). I motivi, sei in tutto, contestano: a) la ritenuta responsabilità del liquidatore sostenendo che i poteri del liquidatore sono limitati alla liquidazione del patrimonio e non alla gestione imprenditoriale, con osservazione che la maggior parte dei debiti fiscali risalgono ad esercizi anteriori alla nomina; b) l'assenza di adeguata motivazione sull'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, ossia che il dolo specifico non sarebbe provato e che l'imputato aveva ripetutamente chiesto ma non ricevuto la documentazione contabile; c) la presunta contraddittorietà motivazionale in relazione ai versamenti parziali effettuati all'erario; d) la mancata indicazione del nesso causale fra le condotte contestate e il fallimento; e) richieste di chiarimenti circa la quota di debito fiscale effettivamente imputabile al periodo di liquidazione e alla responsabilità dell'imputato.

La decisione

La Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. In motivazione la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla configurabilità della bancarotta da operazioni dolose e della bancarotta fraudolenta documentale nei profili del dolo: ha escluso che la sola criticità del progetto imprenditoriale sia sufficiente a dimostrare un originario disegno doloso e ha rilevato carenze della motivazione circa la relazione causale fra le operazioni contestate (e/o omissioni) e il fallimento, nonché l'insufficiente esplorazione del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale. Simultaneamente la Corte ha respinto il primo motivo nella parte in cui afferma che il liquidatore non possa essere ritenuto responsabile in via generale, richiamando la giurisprudenza che estende doveri di vigilanza e ricezione dei libri sociali anche ai liquidatori (richiamo ad art. 2489 e 2487-bis c.c. e alla responsabilità ex art. 40 comma secondo c.p.). Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e disposta la rinnovazione del giudizio per le parti della decisione affette da vizi motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 2489 cod. civ.

    Richiamato per affermare che il liquidatore è ricompreso fra i soggetti cui si applicano le norme sulla responsabilità degli amministratori e, pertanto, ha obblighi di vigilanza e di impedire atti pregiudizievoli che possono tradursi in responsabilità penale

  • art. 2487-bis, comma terzo, cod. civ.

    Richiamato per l'obbligo del liquidatore di ricevere in consegna i libri sociali; la mancata ricezione e la omissione di controllo sulla loro esistenza non esclude responsabilità

  • art. 223 l. fall.

    Norma centrale sulla bancarotta fraudolenta; la Corte distingue tra le diverse fattispecie del comma secondo (compresi i casi di "operazioni dolose" e quello in cui il fallimento sia cagionato con dolo) e richiama la necessità di provare il depauperamento non giustificabile e il nesso causale con il fallimento, nonché il requisito soggettivo del dolo o della prevedibilità del dissesto

  • art. 216 l. fall.

    Richiamata come riferimento per i fatti tipici ascritti all'imprenditore individuale, estesi per analogia ai soggetti indicati dall'art. 223 l. fall.

  • art. 217 l. fall.

    Richiamato per distinguere la bancarotta fraudolenta documentale (che richiede dolo specifico) dalla bancarotta semplice documentale; la Corte sottolinea che l'omessa tenuta dei libri integra il fatto materiale ma necessita della prova del dolo specifico

  • art. 40 cpv. cod. pen.

    Richiamato per il principio della posizione di garanzia del liquidatore: omissione degli obblighi di vigilanza può configurare responsabilità per non impedire il verificarsi del fatto penalmente rilevante

  • art. 611 cod. proc. pen. (testo riscritto dal d.lgs. n. 150/2022)

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso in camera di consiglio secondo il testo riformato; menzionata la trattazione del ricorso ai sensi di tale disciplina

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Richiamato in relazione alla riscrittura dell'art. 611 cod. proc. pen. e alla procedura di trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • articoli 2621, 2622, 2626-2629, 2632-2634 cod. civ.

    Elencati come fattispecie cui si può ricondurre la condotta degli organi societari ai fini dell'art. 223 l. fall.; indicano comportamenti che, se posti in essere, possono concorrere a cagionare il dissesto societario

Massime di principio

  • Il liquidatore non è esente da responsabilità penale: ha posizioni di garanzia analoghe a quelle degli amministratori e deve ricevere e custodire i libri sociali e vigilare sulla gestione per impedire atti pregiudizievoli
  • Per configurare la bancarotta da "operazioni dolose" è necessario provare che le operazioni (anche omissive) abbiano determinato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse aziendale e che tale depauperamento sia causalmente collegato al fallimento; la criticità del progetto imprenditoriale da sola non basta
  • La bancarotta fraudolenta documentale richiede, oltre all'elemento materiale (ad es. omessa tenuta dei libri), la prova del dolo specifico volto a ottenere un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori; l'assenza dei libri per fatto di terzi non esclude automaticamente la necessità di accertare l'intenzione
  • In sede di accertamento giudiziale occorre quantificare o almeno chiarire quale parte del passivo e quali omissioni sono imputabili al periodo di gestione del liquidatore, perché ciò incide sulla valutazione del dolo e del nesso causale
  • La semplice omissione di versamenti fiscali non configura di per sé il reato di bancarotta fraudolenta: deve emergere che tali omissioni siano frutto di scelte gestionali selettive e dolose, finalizzate sistematicamente ad eludere gli obblighi, con prevedibilità del dissesto
  • Le sentenze che non esplorano adeguatamente gli elementi soggettivi e causali del reato (prevedibilità del dissesto, scopo doloso) sono soggette ad annullamento con rinvio; in situazione simile i giudici devono motivare con precisione come le condotte concrete abbiano determinato il fallimento e quale fosse lo stato d'animo dell'agente

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