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Sentenza

Sentenza del 21/11/2019 n. 30347 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Piemonte, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, nonché delle norme interpretative della Convenzione di Vienna. L'Ufficio sosteneva che l'esenzione convenzionale dei dividendi fosse applicabile soltanto per evitare una doppia imposizione giuridica internazionale, che nel caso concreto non si era verificata perché in Germania non era stata applicata alcuna ritenuta alla fonte. Secondo l'Agenzia, pertanto, il dividendo avrebbe dovuto concorrere alla formazione del reddito imponibile italiano nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 89, comma 2, del T.U.I.R. La società sosteneva invece che la Convenzione imponesse l'esenzione totale dei dividendi distribuiti dalla società figlia tedesca alla società madre italiana con partecipazione almeno pari al 25%, anche per evitare la doppia imposizione economica a catena, derivante dalla tassazione dell'utile in Germania presso la controllata e dalla successiva tassazione del dividendo in Italia presso la controllante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'esenzione totale del dividendo dalla base imponibile italiana. Ha ritenuto che l'art. 24, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione Italia-Germania preveda, in termini incondizionati, l'esclusione dei dividendi percepiti da una società italiana quando la società tedesca distributrice sia partecipata direttamente per almeno il 25% dalla società italiana, senza richiedere che in Germania sia stata applicata una ritenuta alla fonte. La norma convenzionale è stata interpretata come diretta anche a eliminare la doppia imposizione economica internazionale a catena e prevale sulla disciplina interna dell'art. 89, comma 2, del T.U.I.R., che rende imponibile il 5% dei dividendi. La Corte ha inoltre escluso che la direttiva madre-figlia abbia eliminato l'efficacia della Convenzione bilaterale e ha ritenuto non irragionevole la soglia partecipativa del 25%. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 24, paragrafo 2, lettera b), Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, ratificata dalla Legge n. 459 del 1992

    Sono esclusi dalla base imponibile delle imposte italiane i redditi derivanti dai dividendi ... pagati ad una società ... residente della Repubblica italiana da parte di una società residente della Repubblica federale di Germania il cui capitale sociale è direttamente detenuto per almeno il 25 per cento dalla società italiana.

    La disposizione introduce un'esenzione totale e incondizionata dei dividendi infragruppo qualificati, applicabile anche quando non vi sia stata una ritenuta alla fonte nello Stato estero. La sua funzione comprende l'eliminazione della doppia imposizione economica internazionale a catena.

  • Art. 10, paragrafo 6, lettera a), Convenzione Italia-Germania

    Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa gli utili distribuiti su azioni ... e altre quote di partecipazione agli utili.

    La definizione convenzionale ricomprende i dividendi distribuiti da una società tedesca alla società italiana controllante.

  • Art. 89, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.)

    Gli utili distribuiti ... non concorrono a formare il reddito ... in quanto esclusi ... per il 95 per cento del loro ammontare.

    La quota residua del 5% concorre alla formazione del reddito ed è quindi imponibile. Tuttavia, nel caso esaminato, la disciplina convenzionale più favorevole prevale e sostituisce questa imposizione parziale.

  • Art. 75, D.P.R. n. 600 del 1973

    Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi, sono fatti salvi accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

    Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni devono essere rispettate nell'applicazione delle imposte sui redditi.

  • Art. 169, D.P.R. n. 917 del 1986

    Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

    La norma conferma il rilievo degli accordi internazionali e consente l'applicazione della disciplina interna solo quando più favorevole al contribuente; nel caso concreto, era più favorevole l'esenzione convenzionale.

  • Art. 31, paragrafi 1 e 3, e art. 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ratificata dalla Legge n. 112 del 1974

    Un trattato deve essere interpretato in buona fede, in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo.

    L'interpretazione delle convenzioni fiscali deve partire dal testo, considerandone il contesto, l'oggetto e la finalità; il significato interno attribuito a un termine non definito non è necessariamente decisivo.

  • Art. 7, paragrafo 2, Direttiva 90/435/CEE (direttiva madre-figlia)

    La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi.

    La direttiva non elimina automaticamente le disposizioni convenzionali bilaterali più favorevoli volte a prevenire la doppia imposizione economica.

  • Art. 4, paragrafo 1, Direttiva 90/435/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/123/CE

    Lo Stato della società madre si astiene dal sottoporre tali utili ad imposizione, o li sottopone ad imposizione autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili.

    Il diritto europeo ammette sistemi di esenzione o di credito d'imposta per evitare la doppia imposizione degli utili distribuiti tra società madri e figlie.

  • Art. 10 e art. 117 della Costituzione

    Gli accordi internazionali recepiti nell'ordinamento vincolano l'attività legislativa e, in materia tributaria, possono prevalere sulla disciplina interna incompatibile.

Massime di principio

  • Quando una convenzione contro le doppie imposizioni prevede testualmente l'esclusione dei dividendi dalla base imponibile senza subordinare il beneficio a una ritenuta nello Stato estero, l'esenzione può operare anche se il dividendo non è stato tassato alla fonte all'estero.
  • La doppia imposizione economica può consistere nella tassazione dell'utile prima presso la società controllata e poi, anche parzialmente, presso la società controllante al momento della distribuzione del dividendo.
  • Una convenzione internazionale recepita in Italia può prevalere sulla disciplina nazionale ordinaria, anche quando quest'ultima preveda soltanto un'imponibilità parziale del dividendo.
  • La verifica del beneficio convenzionale richiede il controllo puntuale delle condizioni previste dal trattato, tra cui la residenza delle società, la natura del pagamento, la partecipazione diretta e la soglia minima di partecipazione.
  • La soglia percentuale prevista per accedere all'esenzione non è automaticamente discriminatoria: può distinguere gli investimenti partecipativi e di controllo dagli investimenti meramente finanziari.
  • I modelli e i commentari OCSE possono essere utilizzati come strumenti interpretativi, ma non sostituiscono il testo della singola convenzione e non costituiscono, di regola, fonte normativa vincolante.
  • La direttiva madre-figlia dell'Unione europea non comporta necessariamente l'abrogazione o la disapplicazione di una convenzione bilaterale più favorevole, se la direttiva stessa ne preserva l'efficacia.

Testo integrale

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