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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20664/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente dell’INPS, trasferito prima da Matera a Foggia e poi da Foggia a Nola, ha chiesto l’accertamento del diritto all’indennità di prima sistemazione prevista dall’art. 66 del CCNL 1.8.2006 per i trasferimenti d’ufficio. L’INPS, dopo avere inizialmente corrisposto l’indennità e poi sospeso l’erogazione, ha sostenuto che essa non fosse dovuta perché l’art. 4, comma 44, della l. n. 183/2011 avrebbe soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla l. n. 836/1973, richiamando anche il d.lgs. n. 165/2001 e il CCNL di area. Con il ricorso per cassazione, l’INPS ha denunciato violazione/falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo, lamentando in sintesi: la mancata considerazione che l’indennità non fosse prevista nei contratti individuali di incarico; l’asserita impossibilità di cumularla con l’incentivo alla mobilità; l’erronea affermazione dell’inapplicabilità ai dipendenti INPS dell’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso principale. Ha affermato che l’indennità di prima sistemazione prevista dal CCNL integra il contenuto del contratto individuale, che la mancata menzione nel contratto individuale è irrilevante e che il trattamento individuale non può derogare in peius al contratto collettivo. Ha inoltre escluso l’incompatibilità tra indennità di prima sistemazione e incentivo alla mobilità, poiché si tratta di voci diverse, volte a compensare disagi differenti e previste da disposizioni distinte del CCNL. Infine, ha confermato che l’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 si riferisce ai dipendenti statali e non ai dipendenti degli enti previdenziali come l’INPS, anche in ragione della collocazione sistematica della norma, del contenuto complessivo dell’art. 4, della disciplina previgente e dell’autonomia organizzativa degli enti previdenziali. Conseguentemente, il diniego dell’indennità motivato dall’INPS sulla base di quella norma è stato considerato illegittimo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 66 CCNL EPNE area VI 1.8.2006

    prevede l’indennità di prima sistemazione per i trasferimenti d’ufficio e si integra nel contratto individuale del dipendente pubblico contrattualizzato.

  • art. 74 CCNL EPNE area VI 1.8.2006

    disciplina un diverso incentivo alla mobilità territoriale, non sostitutivo dell’indennità di prima sistemazione.

  • art. 4, comma 44, l. n. 183/2011

    si riferisce alla disciplina dei dipendenti statali e non si applica ai dipendenti dell’INPS; non ha escluso l’indennità di prima sistemazione per tali lavoratori.

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavi una regola decisiva ai fini della controversia.

  • art. 20 CCNL EPNE area VI 1.8.2006

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella soluzione della lite.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    la pubblica amministrazione deve applicare il contratto collettivo a tutti i dipendenti senza discriminazioni.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    il contratto individuale non può prevedere un trattamento economico difforme e deteriore rispetto a quello stabilito dal contratto collettivo.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    con la contrattualizzazione del pubblico impiego cessano di produrre effetti le norme speciali previgenti non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva.

  • art. 21 l. n. 836/1973

    non era direttamente applicabile al personale di amministrazioni diverse da quella statale.

  • art. 26 l. n. 836/1973

    il trattamento dei dipendenti statali costituiva solo parametro esterno di commisurazione per altri enti.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della censura, senza assumere autonoma decisività nella soluzione.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente nel quadro della censura, senza assumere autonoma decisività nella soluzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata nel fatto processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato sono stati dichiarati sussistenti.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il contratto individuale di conferimento dell’incarico integra il contenuto del contratto collettivo e non può derogare in peius al trattamento economico previsto dal CCNL.
  • L’omessa menzione nel contratto individuale di un emolumento previsto dal contratto collettivo non esclude il diritto del dipendente, se la prestazione è dovuta secondo la disciplina collettiva applicabile.
  • Per qualificare un trasferimento come d’ufficio o a domanda rileva la concreta situazione fattuale e organizzativa, non la mera qualificazione sostenuta dalle parti.
  • Voci economiche previste da disposizioni diverse del contratto collettivo, destinate a compensare disagi differenti, non sono cumulativamente incompatibili salvo espressa previsione contraria.
  • Le norme di legge che incidono su trattamenti economici del personale pubblico vanno interpretate secondo il loro ambito soggettivo e sistematico; una disposizione riferita ai dipendenti statali non si estende automaticamente ai dipendenti di enti pubblici non statali.
  • La rubrica di una disposizione può essere un ausilio interpretativo, ma non può prevalere sul dato testuale e sulla collocazione sistematica complessiva della norma.

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