Cassazione Civile, Ordinanza n. 20664/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente dell’INPS, trasferito prima da Matera a Foggia e poi da Foggia a Nola, ha chiesto l’accertamento del diritto all’indennità di prima sistemazione prevista dall’art. 66 del CCNL 1.8.2006 per i trasferimenti d’ufficio. L’INPS, dopo avere inizialmente corrisposto l’indennità e poi sospeso l’erogazione, ha sostenuto che essa non fosse dovuta perché l’art. 4, comma 44, della l. n. 183/2011 avrebbe soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla l. n. 836/1973, richiamando anche il d.lgs. n. 165/2001 e il CCNL di area. Con il ricorso per cassazione, l’INPS ha denunciato violazione/falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo, lamentando in sintesi: la mancata considerazione che l’indennità non fosse prevista nei contratti individuali di incarico; l’asserita impossibilità di cumularla con l’incentivo alla mobilità; l’erronea affermazione dell’inapplicabilità ai dipendenti INPS dell’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso principale. Ha affermato che l’indennità di prima sistemazione prevista dal CCNL integra il contenuto del contratto individuale, che la mancata menzione nel contratto individuale è irrilevante e che il trattamento individuale non può derogare in peius al contratto collettivo. Ha inoltre escluso l’incompatibilità tra indennità di prima sistemazione e incentivo alla mobilità, poiché si tratta di voci diverse, volte a compensare disagi differenti e previste da disposizioni distinte del CCNL. Infine, ha confermato che l’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 si riferisce ai dipendenti statali e non ai dipendenti degli enti previdenziali come l’INPS, anche in ragione della collocazione sistematica della norma, del contenuto complessivo dell’art. 4, della disciplina previgente e dell’autonomia organizzativa degli enti previdenziali. Conseguentemente, il diniego dell’indennità motivato dall’INPS sulla base di quella norma è stato considerato illegittimo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 66 CCNL EPNE area VI 1.8.2006
prevede l’indennità di prima sistemazione per i trasferimenti d’ufficio e si integra nel contratto individuale del dipendente pubblico contrattualizzato.
art. 74 CCNL EPNE area VI 1.8.2006
disciplina un diverso incentivo alla mobilità territoriale, non sostitutivo dell’indennità di prima sistemazione.
art. 4, comma 44, l. n. 183/2011
si riferisce alla disciplina dei dipendenti statali e non si applica ai dipendenti dell’INPS; non ha escluso l’indennità di prima sistemazione per tali lavoratori.
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavi una regola decisiva ai fini della controversia.
art. 20 CCNL EPNE area VI 1.8.2006
richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella soluzione della lite.
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
la pubblica amministrazione deve applicare il contratto collettivo a tutti i dipendenti senza discriminazioni.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
il contratto individuale non può prevedere un trattamento economico difforme e deteriore rispetto a quello stabilito dal contratto collettivo.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
con la contrattualizzazione del pubblico impiego cessano di produrre effetti le norme speciali previgenti non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva.
art. 21 l. n. 836/1973
non era direttamente applicabile al personale di amministrazioni diverse da quella statale.
art. 26 l. n. 836/1973
il trattamento dei dipendenti statali costituiva solo parametro esterno di commisurazione per altri enti.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente nel quadro della censura, senza assumere autonoma decisività nella soluzione.
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente nel quadro della censura, senza assumere autonoma decisività nella soluzione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata nel fatto processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato sono stati dichiarati sussistenti.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il contratto individuale di conferimento dell’incarico integra il contenuto del contratto collettivo e non può derogare in peius al trattamento economico previsto dal CCNL.
- L’omessa menzione nel contratto individuale di un emolumento previsto dal contratto collettivo non esclude il diritto del dipendente, se la prestazione è dovuta secondo la disciplina collettiva applicabile.
- Per qualificare un trasferimento come d’ufficio o a domanda rileva la concreta situazione fattuale e organizzativa, non la mera qualificazione sostenuta dalle parti.
- Voci economiche previste da disposizioni diverse del contratto collettivo, destinate a compensare disagi differenti, non sono cumulativamente incompatibili salvo espressa previsione contraria.
- Le norme di legge che incidono su trattamenti economici del personale pubblico vanno interpretate secondo il loro ambito soggettivo e sistematico; una disposizione riferita ai dipendenti statali non si estende automaticamente ai dipendenti di enti pubblici non statali.
- La rubrica di una disposizione può essere un ausilio interpretativo, ma non può prevalere sul dato testuale e sulla collocazione sistematica complessiva della norma.
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