Sentenza del 08/04/2019 n. 444 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di liquidazione per Imposta complementare di Registro - Omesso versamento delle imposte liquidate mediante avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'iscrizione a ruolo provvisoria della sanzione del 30% per omesso pagamento dell'imposta di registro richiesta mediante avviso di liquidazione, mentre l'avviso era ancora oggetto di ricorso. La contribuente sosteneva che la sanzione potesse essere applicata solo dopo l'accertamento definitivo della debenza del tributo. L'Ufficio sosteneva invece che l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 sanziona ogni mancato pagamento effettuato entro il termine previsto, compresi i versamenti frazionati dovuti durante il contenzioso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato la sanzione. Ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo della sanzione pari al 30% dell'imposta di registro non versata, anche se il tributo era contestato in giudizio, in quanto il pagamento frazionato in pendenza di contenzioso resta soggetto ai termini previsti e il mancato versamento integra l'illecito sanzionabile. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997
in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto
La sanzione del 30% si applica anche all'omesso o tardivo pagamento delle imposte liquidate mediante avviso, compresi i versamenti dovuti in via frazionata durante un giudizio tributario.
Art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997
La decisione richiama la disposizione per precisare che la sanzione può operare sia quando vi sia stata iscrizione a ruolo sia, nei casi previsti, quando tale iscrizione non vi sia stata.
Nota IV, art. 4, Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986
La controversia originaria riguardava il disconoscimento dell'agevolazione sull'imposta di registro e il conseguente recupero dell'imposta in misura proporzionale ordinaria.
Art. 112 c.p.c.
È richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, secondo cui il giudice deve decidere sulle domande proposte e sugli aspetti rilevanti della controversia.
Cass. civ., n. 23784 dell'11 ottobre 2017
La Corte di cassazione ha affermato che l'omesso o tardivo pagamento è sanzionabile anche per le somme dovute a titolo di riscossione frazionata in pendenza di giudizio.
Massime di principio
- La contestazione giudiziale dell'imposta non sospende automaticamente l'obbligo di pagare le somme dovute secondo i meccanismi di riscossione frazionata previsti dalla legge.
- Se il contribuente non versa entro il termine una rata o una frazione d'imposta richiesta durante il contenzioso, può essere applicata la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
- La sanzione per omesso versamento può essere applicata anche prima della definizione definitiva della controversia sul tributo, purché il pagamento fosse esigibile secondo le regole applicabili.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra la fondatezza sostanziale dell'imposta e il rispetto dei termini di pagamento: il ricorso contro l'atto impositivo non elimina di per sé le conseguenze del mancato pagamento delle somme provvisoriamente dovute.
- La legittimità della sanzione presuppone comunque che l'iscrizione a ruolo o la richiesta di pagamento siano conformi alle regole sulla riscossione provvisoria e che siano rispettati gli obblighi di motivazione e notifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 apr 2019Sentenza del 08/04/2019 n. 66 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 apr 2019Sentenza del 08/04/2019 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 8 apr 2019Sentenza del 08/04/2019 n. 165 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 apr 2019Sentenza del 08/04/2019 n. 197 - Comm. Trib. Prov. Pescara
- Sentenza · 8 apr 2019Sentenza del 08/04/2019 n. 245 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 8 apr 2019Sentenza del 08/04/2019 n. 339 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →