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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32748/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio del 28/07/2021 eseguito nei suoi confronti per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen. I motivi di impugnazione erano due: (1) nullità del decreto di sequestro per mancata motivazione circa la finalità probatoria e illegittima integrazione di tale carenza da parte del Giudice del riesame; il ricorrente richiamava inoltre precedenti dissequestri e la catalogazione del 17/10/2011 che individuava oggetti non denunciati, nonché una precedente assoluzione con restituzione dei beni; (2) violazione dell'art. 649 c.p.p., del principio ne bis in idem e delle garanzie previste dall'art. 50 della Carta dei diritti dell'Unione europea e dall'art. 4 del Protocollo n.7 CEDU, per la ripetizione di sequestri su materiale già oggetto di procedimenti conclusisi favorevolmente e per presunti errori di conteggio degli oggetti sequestrati, con la conseguenza della mancata sussistenza della probabilità logica e di successo dell'accusa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ha ritenuto che il decreto di sequestro probatorio del 28/07/2021 contenesse motivazione sufficiente: indicava l'esistenza di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 648 c.p. e la fondata possibilità che nei luoghi indicati fossero reperibili elementi probatori (reperti archeologici) da sottoporre ad approfondimenti istruttori quali rilievi fotografici e consulenze per accertarne natura, provenienza e datazione. In sede di riesame il Tribunale ha confermato che il sequestro era indispensabile per il prosieguo delle indagini e che la sua ordinanza non aveva illegittimamente integrato il decreto, ma aveva ripreso le finalità prospettate dal Pubblico Ministero. Le censure relative al ne bis in idem e ad altri profili relativi al sequestro preventivo sono state ritenute, per gran parte, rilevanti per il futuro giudizio di merito o improprie perché attinenti a istituti diversi (sequestro preventivo vs sequestro probatorio).

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La norma è richiamata come fattispecie penale contestata (acquisto o ricezione di beni di provenienza archeologica). La Corte considera la corretta qualificazione astratta del reato ai fini della verifica del fumus per il sequestro probatorio.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte segnala che molte delle doglianze afferiscono a discipline proprie del sequestro preventivo; nell'ambito del sequestro probatorio la valutazione è centrata sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sulla necessità degli accertamenti.

  • art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Norma del codice dei beni culturali evocata in relazione a precedenti procedimenti; la Corte non nega rilevanza alle vicende passate, ma ritiene che esse non impediscano di per sé il sequestro probatorio quando sussistono esigenze istruttorie ulteriori.

  • art. 50 Carta dei diritti dell'Unione europea

    art. 50 Carta dei diritti dell'Unione europea

    Citato a sostegno di argomenti sulla tutela giurisdizionale e sulla protezione da duplicazione delle misure; la Corte ritiene tali censure, in gran parte, non decisionali nell'ambito del sequestro probatorio e rinviabili al merito.

  • art. 4 Protocollo 7 CEDU

    art. 4 prot. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

    Richiamato in relazione al principio ne bis in idem; la Corte osserva che le questioni di duplicazione di provvedimenti e degli effetti rispetto a precedenti procedimenti sono da valutare nel contesto appropriato (soprattutto nel merito) e non invalidano automaticamente un sequestro probatorio fondato su esigenze istruttorie.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra sequestro probatorio e sequestro preventivo: il sequestro probatorio mira a preservare elementi utili per le indagini ed è valutato sul "fumus commissi delicti" e sulla necessità di accertamenti non altrimenti esperibili; il sequestro preventivo richiede una valutazione più stringente sul periculum e sul concreto quadro indiziario.
  • Per la legittimità di un sequestro probatorio è sufficiente che il decreto e/o l'informativa indichi esigenze istruttorie concrete (es. rilievi fotografici, consulenze per natura/provenienza/datazione dei reperti) idonee a giustificare la sottrazione temporanea del bene alla disponibilità dell'indagato.
  • Il Giudice del riesame non può, in linea di principio, supplire alle carenze motivazionali del Pubblico Ministero inventando finalità ex novo; tuttavia, se l'ordinanza del riesame riprende le finalità già indicate dal P.M., essa non integra illegittimamente il provvedimento.
  • Le contestazioni relative a ne bis in idem, duplicazione di sequestri o vicende di merito pregresse devono essere valutate nel contesto del futuro processo o nell'ambito delle specifiche norme sul sequestro preventivo, e non costituiscono necessariamente motivo di annullamento del sequestro probatorio quando sussistono esigenze istruttorie attuali.
  • In casi di materiale archeologico, l'elevato numero dei reperti e la necessità di accertamenti tecnici (consulenze specialistiche, datazioni, valutazioni di autenticità e provenienza) rafforzano la legittimità di misure volte a consentire tali approfondimenti.

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