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Sentenza

Sentenza n. 404/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, reso noto con riscontro accesso agli atti prot. n. 0009597 del 14-10-2025, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pier delle Vigne” di Capua riferiva essere state assegnate, per l’anno scolastico 2025/2026, all’alunno -OMISSIS- solamente n. 18 ore di sostegno didattico (allegato 1 e allegato 2), a fronte delle n. 30 ore proposte dal GLO (“docenti di sostegno con monte ore completo” - allegato 3) e prescritte nel PEI (“copertura totale delle ore di attività scolastiche” - allegato 4) per l’anno scolastico in corso, circostanza per cui il medesimo il Dirigente Scolastico provvedeva a proporre formale richiesta di integrazione ore di sostegno (ulteriori 12 ore al fine di arrivare a 30 ore settimanali) agli organi competenti, richiesta rimasta inevasa (allegato 5); - dei provvedimenti ulteriori (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto atti endoprocedimentali mai pubblicati) con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, assegnando all’Istituto Scolastico sopra indicato un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti con disabilità iscritti presso tale scuola e, nel caso di specie, all’alunno -OMISSIS-; - di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici. PER L’ACCERTAMENTO - del diritto del minore -OMISSIS- a fruire del monte ore di sostegno e del relativo insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap, così come riconosciuti (30 ore – rapporto 1:1 – copertura oraria intera settimana scolastica); - -dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di dare corretta esecuzione al PEI (piano educativo individuale) in favore del piccolo -OMISSIS- e, pertanto, assegnare al minore il numero di ore di sostegno prescritto nel PEI (n. 30 ore – rapporto 1:1 - copertura oraria intera settimana scolastica di frequenza). PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVEDIMENTO CAUTELARE, dell’amministrazione scolastica alla piena ed effettiva attuazione del PEI per l’anno scolastico in corso 2025/2026, con l’attribuzione delle ore di sostegno ivi indicate in favore del minore -OMISSIS-, con conseguente assegnazione allo stesso alunno di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno, per il numero di ore settimanali ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell’handicap riconosciuto (n. 30 ore, pari all’intera frequenza dell’orario settimanale).

Giustizia amministrativa202507168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti presupposti relativi alla determinazione dell’organico di sostegno e alla mancata attribuzione di ulteriori 12 ore in deroga

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l’assegnazione al minore, riconosciuto con disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992, di sole 18 ore settimanali di sostegno, nonostante il GLO e il PEI dell’anno scolastico precedente avessero indicato la necessità di 30 ore, corrispondenti all’intero orario scolastico e al rapporto 1:1. È stato dedotto che per l’anno scolastico 2025/2026 non era stato tempestivamente redatto un PEI aggiornato né convocato il GLO e che l’assegnazione delle ore era stata effettuata in modo contraddittorio rispetto alle esigenze documentate del minore. I motivi hanno riguardato la violazione della legge n. 104/1992, del d.lgs. n. 66/2017, del decreto interministeriale n. 182/2020 e successive modificazioni, delle Linee guida allegate al decreto interministeriale n. 153/2023, nonché dei principi costituzionali in materia di istruzione, integrazione e tutela delle persone con disabilità. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà, poiché il PEI riconosceva la necessità della costante mediazione del docente di sostegno e accoglieva la richiesta di 30 ore, ma ne assegnava soltanto 18. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto del minore al sostegno necessario e la condanna dell’amministrazione alla piena attuazione del PEI, anche mediante assegnazione di posti in deroga all’organico di diritto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., e ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l’attribuzione di 18 ore era illegittima perché non adeguatamente correlata alla patologia e alle esigenze individuali del minore, risultava contraddittoria rispetto alle risultanze del GLO e del PEI del giugno 2025 e, per l’anno scolastico in corso, era stata effettuata in assenza di un PEI aggiornato. Il giudice ha precisato che il PEI deve essere elaborato sulla base del profilo di funzionamento o della documentazione sanitaria disponibile, con il contributo del GLO, e deve motivare la proposta del numero di ore di sostegno. Non esiste un automatismo assoluto tra disabilità grave e copertura integrale dell’orario scolastico, ma, nei casi di sostegno intensivo, l’assegnazione di un numero di ore inferiore all’orario frequentato deve essere sorretta da un’istruttoria effettiva e da una motivazione specifica. Non è invece legittimo limitare il sostegno per carenze di organico o finanziarie, poiché il diritto all’inclusione scolastica è costituzionalmente garantito e non finanziariamente condizionato. Il dirigente scolastico deve attivare tempestivamente la procedura per la richiesta di posti in deroga; nel caso concreto, tuttavia, risultava che tale richiesta era stata presentata, ma non era stata soddisfatta dall’amministrazione scolastica competente. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimi gli atti impugnati, ha accertato il diritto del minore a un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1:1 e in relazione alle risultanze del PEI e del GLO del giugno 2025, imponendo alla scuola di redigere al più presto un PEI aggiornato e di attribuire le ore necessarie. Ha assegnato all’amministrazione 15 giorni per ottemperare e ha nominato, per il caso di inadempimento, il Direttore pro tempore della Direzione generale del personale scolastico quale commissario ad acta, con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato. La sentenza è stata trasmessa anche alla Procura regionale della Corte dei conti e ad altre autorità per le valutazioni sulle criticità organizzative e sulle eventuali responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La controversia sull’assegnazione delle misure di sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.

  • art. 3 l. 104/1992

    Collega la condizione di disabilità certificata al diritto alle prestazioni e ai sostegni necessari, distinguendo tra sostegno ordinario e sostegno intensivo in relazione alle esigenze individuali.

  • art. 12, comma 5, l. 104/1992

    Il profilo di funzionamento costituisce documento propedeutico alla predisposizione del PEI e alla definizione delle misure di sostegno.

  • art. 13 l. 104/1992

    Impone l’organizzazione dell’integrazione scolastica e l’utilizzo di docenti specializzati per il sostegno agli alunni con disabilità.

  • art. 7 d.lgs. 66/2017

    Il PEI, elaborato e approvato dal GLO, deve esplicitare le modalità di sostegno didattico e la proposta del numero di ore, sulla base delle esigenze individuali dell’alunno.

  • art. 9, comma 10, d.lgs. 66/2017

    Attribuisce al GLO un ruolo tecnico nella formulazione della proposta relativa alle risorse e alle ore di sostegno.

  • art. 10 d.lgs. 66/2017

    Impone al dirigente scolastico di formulare, sulla base dei PEI, la richiesta complessiva dei posti di sostegno e consente l’assegnazione di risorse ulteriori rispetto all’organico di diritto.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Consente al giudice di adottare misure idonee a tutelare la situazione soggettiva e ad assicurare l’attuazione della sentenza, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 81 Cost.

    Il vincolo di copertura finanziaria opera nei confronti del legislatore e non consente all’amministrazione o al giudice di comprimere un diritto costituzionalmente garantito per mere ragioni finanziarie.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale dell’inclusione e della rimozione degli ostacoli che impediscono la piena partecipazione della persona con disabilità.

  • art. 32 Cost.

    È richiamato nel quadro dei principi costituzionali posti a tutela della persona con disabilità.

  • art. 34 Cost.

    Riconosce la centralità del diritto all’istruzione, la cui fruizione deve essere garantita anche agli alunni con disabilità.

  • art. 38 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale delle misure di assistenza e integrazione delle persone con disabilità.

Massime di principio

  • Il diritto dell’alunno con disabilità alle misure di sostegno necessarie per l’effettiva inclusione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito e non può essere limitato sulla base di mere carenze di organico o di risorse finanziarie.
  • Il PEI deve essere redatto e aggiornato annualmente sulla base della documentazione relativa al funzionamento dell’alunno e della proposta del GLO; la quantificazione delle ore di sostegno deve essere coerente con tali elementi e sorretta da un’adeguata istruttoria e motivazione.
  • Nei casi di disabilità grave o di sostegno intensivo, l’assegnazione di ore inferiori all’orario scolastico frequentato non è automaticamente illegittima, ma richiede una motivazione specifica sulle ragioni della mancata copertura integrale; è invece illegittima l’assegnazione meramente conformativa all’organico disponibile o priva di adeguata istruttoria.
  • Quando le esigenze risultanti dal PEI e dal GLO non sono soddisfacibili mediante l’organico di diritto, il dirigente scolastico deve attivare tempestivamente la richiesta di posti di sostegno in deroga agli uffici scolastici competenti.
  • La mancata redazione del PEI, la mancata considerazione della proposta del GLO, l’assegnazione nel PEI di ore inferiori a quelle proposte senza adeguata motivazione e l’attribuzione concreta di ore inferiori a quelle indicate nel PEI costituiscono violazioni della disciplina sull’inclusione scolastica.
  • Nella giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, il giudice amministrativo può accertare il diritto dell’alunno alle misure di sostegno necessarie e adottare misure conformative e sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta, per assicurare l’effettività della tutela.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiurisdizione e ripartoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOttemperanza e commissario ad acta

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