Cassazione Civile, Ordinanza n. 33028/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso della Regione, aveva rigettato nel merito l'opposizione contro un'ordinanza-ingiunzione con cui si chiedeva la restituzione di contributi regionali concessi per investimenti iniziali nell'industria alberghiera in Sardegna, perché qualificati come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Nel ricorso per revocazione la società ha dedotto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., un errore di fatto della sentenza impugnata: la Corte avrebbe omesso di considerare che il giudice di appello aveva accertato in concreto la diligenza dell'operatore economico e l'esistenza di un legittimo affidamento; avrebbe inoltre trascurato che la decisione della Commissione UE era stata pubblicata per estratto sulla G.U.C.E. senza indicazioni di condizioni ostative e che erano state compiute verifiche sulle successive direttive di attuazione, con conseguente asserito adempimento dell'onere di diligenza. La società ha quindi chiesto la revocazione della decisione e, in sostanza, la rinnovazione della valutazione sui motivi originari.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo di revocazione perché le censure non denunciavano un errore percettivo, ma una contestazione in diritto della sentenza precedente: la pronuncia impugnata aveva già affermato espressamente che, in materia di aiuti di Stato concessi in violazione dell'art. 108 TFUE, il beneficiario deve verificare direttamente il contenuto della decisione e non può invocare il legittimo affidamento se non dimostra di aver rispettato la procedura di controllo della compatibilità dell'aiuto. La Corte ha quindi escluso che vi fosse stata omissione di un fatto decisivo o falsa percezione della realtà processuale. Il secondo motivo, collegato alla fondatezza del primo, è stato dichiarato assorbito; di conseguenza l'intero ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio è configurabile solo se la decisione abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontrastabilmente dagli atti e che non sia stato oggetto di discussione; non è invece deducibile per contestare valutazioni giuridiche della Corte.
art. 108 TFUE
In caso di aiuti di Stato concessi in violazione della procedura di controllo della compatibilità, il beneficiario deve verificare il contenuto della decisione e non può fare affidamento sulla sola condotta dell'amministrazione nazionale erogatrice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte soccombente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto decisivo già presente negli atti e non una contestazione della valutazione giuridica compiuta dal giudice.
- In materia di aiuti di Stato, il beneficiario può invocare il legittimo affidamento solo se abbia verificato il rispetto della procedura comunitaria di controllo della compatibilità dell'aiuto; la mera condotta dell'amministrazione nazionale non basta a fondare l'affidamento.
- L'onere di diligenza dell'impresa beneficiaria include la verifica diretta del contenuto della decisione europea relativa all'aiuto, indipendentemente dall'attuazione data dalle autorità interne.
- Quando il motivo di revocazione è inammissibile perché non configura un errore di fatto, restano assorbite le censure dipendenti e il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente regolazione delle spese e del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32922/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32924/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32925/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32926/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32927/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32928/2022 del 09/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →