Cassazione Civile, Ordinanza n. 32574/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il giudizio nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società immobiliare su istanza di un creditore fondiario titolare di credito assistito da ipoteca di primo grado. La società debitrice ha reclamato la sentenza di fallimento sostenendo, in sintesi, che il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento del credito fosse nullo per violazione dell'art. 38 T.U.B. per superamento del limite massimo finanziabile; che, pertanto, il creditore non fosse legittimato a chiedere il fallimento ex art. 6 l. fall.; che mancasse un concreto interesse ad agire, poiché il creditore avrebbe potuto soddisfarsi nell'esecuzione individuale; e, inoltre, che non vi fosse insolvenza, dovendosi valorizzare il compendio immobiliare di proprietà della società. La Corte d'appello ha respinto il reclamo valorizzando l'obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c. conseguente alla nullità del mutuo e la carenza di specificità delle contestazioni sulla capacità della società di adempiere con mezzi normali. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto due motivi: violazione degli artt. 6 l. fall., 2033 c.c., 112 e 100 c.p.c. per aver riconosciuto legittimazione e interesse ad agire al creditore nonostante la pretesa nullità del mutuo e l'asserita incertezza del credito; e violazione dell'art. 5 l. fall. per aver ritenuto sussistente l'insolvenza senza considerare la nullità del titolo e il valore del patrimonio immobiliare della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non censurabile l'assunto della Corte d'appello secondo cui, anche a voler ipotizzare la nullità del mutuo fondiario, la società avrebbe comunque dovuto restituire il capitale ricevuto ex art. 2033 c.c., con conseguente esistenza di un debito residuo idoneo a fondare la legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. Ha inoltre affermato che l'interesse ad agire del creditore istante è concreto e attuale quando la declaratoria di fallimento è funzionale alla soddisfazione del credito, e non viene meno per il solo fatto che il creditore possa anche agire in via esecutiva. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la valutazione dello stato di insolvenza richiede un apprezzamento complessivo della situazione debitoria e patrimoniale, anche con riguardo alla concreta attitudine dei beni a generare liquidità per il pagamento tempestivo dei debiti; il ricorso, però, non si confrontava con tale ratio decidendi e si limitava a invocare il valore del compendio immobiliare, senza specificamente contestare la mancanza di allegazioni sulla sua effettiva vendibilità sul mercato. Spese di cassazione poste a carico del ricorrente, in favore di ciascun controricorrente.
Norme richiamate
art. 38 T.U.B.
È richiamato come parametro della dedotta nullità del mutuo fondiario per superamento del limite massimo finanziabile; la Corte di cassazione non ne approfondisce il contenuto, perché il ricorso è respinto/inammissibile per altre ragioni.
art. 2033 c.c.
La nullità del contratto di mutuo comporta l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto in esecuzione dell'atto nullo, secondo la disciplina dell'indebito oggettivo, con ripristino della situazione preesistente.
art. 112 c.p.c.
È invocato dal ricorrente nella censura sulla legittimazione e sull'interesse ad agire; la Corte non ravvisa violazione della norma.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; sussiste in capo al creditore che agisce per ottenere la declaratoria di fallimento funzionale alla soddisfazione del proprio credito.
art. 6 l. fall.
La legittimazione a chiedere il fallimento viene riconosciuta al creditore la cui pretesa risulti incidenter tantum esistente, anche in presenza di contestazioni sulla validità del rapporto originario.
art. 5 l. fall.
Lo stato di insolvenza richiede l'impotenza strutturale e non meramente transitoria di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni, valutate complessivamente anche in base all'attitudine dell'attivo a realizzare tempestivamente liquidità.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La nullità del contratto da cui origina il credito non esclude di per sé la legittimazione del creditore a promuovere la procedura concorsuale, quando dall'operazione sia comunque sorto un obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c. incidenter tantum accertabile.
- Ai fini dell'interesse ad agire del creditore istante per il fallimento, è sufficiente che la procedura sia funzionale alla tutela del credito; l'esistenza di possibili strumenti alternativi di tutela, come l'esecuzione individuale, non esclude di per sé tale interesse.
- Lo stato di insolvenza va accertato in modo complessivo, considerando sia l'esposizione debitoria sia la concreta capacità dell'attivo di trasformarsi tempestivamente in mezzi di pagamento, non il mero valore astratto dei beni.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata contestazione del passaggio decisivo della motivazione comporta inammissibilità.
- La deduzione del valore patrimoniale dell'impresa non è sufficiente, da sola, a escludere l'insolvenza se non è dimostrata la concreta idoneità dei cespiti a soddisfare tempestivamente le obbligazioni con mezzi normali.
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