Sentenza n. 215/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 276/2024 in data 28 marzo 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che riconosceva il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 276/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per euro 500,00 annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o un equipollente. Il ricorrente ha dedotto l’inesecuzione della pronuncia nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato mediante certificazione della cancelleria. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la prescrizione delle modalità esecutive, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito. La notificazione della sentenza era avvenuta il 20 febbraio 2025 e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, sulla base della documentazione prodotta e della mancata contestazione da parte del Ministero, sussistevano inizialmente i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza, essendo stata notificata una sentenza passata in giudicato e risultando decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Tuttavia, nel corso del giudizio l’Amministrazione ha versato quanto dovuto in esecuzione della pronuncia. Essendo venuta meno la pretesa sostanziale del ricorrente, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha comunque condannato il Ministero alle spese sulla base della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite dall’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, la richiesta di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una pubblica amministrazione non esegue una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, dopo la notificazione della decisione e il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Il pagamento o l’adempimento intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno la pretesa sostanziale all’esecuzione coattiva del giudicato.
- Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico sulla base della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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