Cassazione Civile, Ordinanza n. 30659/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in nome collettivo per il periodo d'imposta 2004, con recupero a tassazione di maggiori IRAP e IVA e con contestazione, tra l'altro, della deducibilità di varie spese, dell'inerenza e competenza di alcuni costi, nonché dell'esistenza di operazioni ritenute inesistenti. Un socio aveva impugnato l'atto in proprio, come soggetto inciso per riflesso dai maggiori ricavi societari sul reddito di partecipazione. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, gli eredi del socio hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi. L'Agenzia ha eccepito, oltre al rigetto nel merito, anche l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il socio aveva già definito con condono la lite relativa al maggior reddito di partecipazione e che, in ogni caso, la definizione agevolata perfezionata dalla società avverso il medesimo avviso avrebbe spiegato effetti anche nei confronti dei soci. La Corte ha ritenuto preliminare e assorbente la sopravvenuta estinzione del giudizio, poiché il processo instaurato dalla società contro il medesimo avviso era già stato dichiarato estinto per definizione agevolata; trattandosi di obbligati solidali, la definizione perfezionata da uno giova anche agli altri.
La decisione
La Corte non ha esaminato i nove motivi di ricorso, perché ha rilevato che il giudizio era ormai estinto per cessazione della materia del contendere. Ha affermato che la definizione agevolata perfezionata dalla società, coobbligata rispetto all'avviso di accertamento, produce effetti anche nei confronti del socio che aveva impugnato il medesimo atto. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha posto le spese del processo estinto a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 102 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla CTR per ritenere indeducibili alcune spese, in particolare quelle relative a telefoni cellulari
art. 19-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per escludere la detraibilità dell'IVA su determinate spese, in particolare quelle relative a telefoni cellulari
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per il recupero a tassazione di costi ritenuti non di competenza
art. 103 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per confermare il recupero del costo di acquisto di beni strumentali e delle spese di manutenzione straordinaria
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per indicare l'imputazione per trasparenza del reddito di partecipazione del socio
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011
richiamato dall'Agenzia in relazione alla definizione/condono della lite fiscale relativa al reddito di partecipazione
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
richiamato come base della dichiarazione di estinzione del giudizio promosso dalla società per definizione agevolata della controversia
art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018
"La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8"
la Corte ne ricava che, in presenza di più obbligati solidali, la definizione agevolata perfezionata da uno si estende anche agli altri coobbligati
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011
citato in memoria difensiva dell'Agenzia quale titolo della definizione della lite fiscale del socio
Massime di principio
- Quando esiste una definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati in una controversia relativa al medesimo atto impositivo, l'effetto estintivo si estende anche agli altri obbligati solidali coinvolti nello stesso rapporto sostanziale.
- Se il giudizio principale instaurato dalla società avverso l'avviso di accertamento è stato dichiarato estinto per definizione agevolata, non può proseguire il giudizio promosso da un socio contro il medesimo atto, poiché viene meno l'interesse alla decisione e si determina cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata o cessazione della materia del contendere, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso nel merito e dichiara l'estinzione del giudizio.
- Nei rapporti di impugnazione degli avvisi diretti alla società di persone e dei riflessi sui soci, la definizione del rapporto tributario in capo al coobbligato può incidere anche sulla legittimazione o comunque sulla prosecuzione del giudizio dei soci rispetto al medesimo atto.
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