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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32898/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/03/2025 che aveva respinto l'appello avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di dissequestro di euro 15.000 sequestrati nel procedimento per usura. Il ricorrente deduceva violazione di legge per non aver applicato i principi delle Sezioni Unite "Massini", sostenendo che la confisca diretta delle somme può essere disposta solo se provata la pertinenzialità del denaro rispetto al reato; la somma sequestrata sarebbe di natura lecita e dunque doveva essere dissequestrata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non contrasti con i principi delle Sezioni Unite "Massini", precisando che, in materia di usura, l'art. 644, ultimo comma, cod. proc. pen. prevede espressamente la confisca per equivalente di somme di denaro per un importo corrispondente agli interessi o vantaggi usurari; pertanto la natura lecita della somma non impedisce la confisca per equivalente e il sequestro preventivo funzionale a tale confisca. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Sezioni Unite, pronuncia "Massini" (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Rv. 287756-02)

    Stabilisce che la confisca di somme di denaro è "diretta" solo se è provata la derivazione causale del denaro dal reato; in mancanza di tale prova la confisca è per equivalente. Precisazioni su funzione recuperatoria e sanzionatoria e regole in caso di concorso di persone.

  • art. 644, ultimo comma, cod. proc. pen.

    "Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni"

    Consente espressamente la confisca per equivalente in caso di condanna per usura, rendendo possibile l'aggressione di somme di denaro anche se non direttamente provenienti dal reato, per un valore corrispondente al profitto illecito.

  • Giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 28999 del 01/04/2010 (Giordano, Rv. 248474-01)

    Ha affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente in materia di usura non richiede l'esistenza di un nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per insinuazioni infondate; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In procedimenti per usura l'ordinamento prevede specificamente la confisca per equivalente: è legittimo sequestrare somme anche se la loro origine lecita non è provata, purché la misura sia funzionale a una confisca per equivalente prevista dall'art. 644, ultimo comma.
  • La confisca "diretta" richiede la prova della derivazione causale del bene dal reato; in assenza di tale prova si può invece procedere alla confisca per equivalente quando la norma lo consente espressamente.
  • Il sequestro preventivo propedeutico a una confisca per equivalente è ammesso e non richiede il nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato, se la fattispecie normativa (es. usura) lo autorizza.
  • In caso di concorso di più persone nel reato, la confisca è limitata alla parte di profitto effettivamente conseguida da ciascun concorrente; se la quota non è individuabile è legittima la ripartizione in parti uguali.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato rischia la declaratoria di inammissibilità e sanzioni economiche (spese processuali e somme per la Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto le impugnazioni devono essere fondate su questioni di diritto o di fatto adeguatamente argomentate.

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