Cassazione Civile, Ordinanza n. 15561/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo di lavori di fornitura e installazione di un impianto di riscaldamento e sanitario. I committenti proponevano opposizione deducendo mancata ultimazione dell'opera e vizi e difetti dei lavori eseguiti. Il tribunale accoglieva in parte l'opposizione, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. In appello, però, il giudice di secondo grado riformava la decisione e condannava i committenti al pagamento del saldo, ritenendo infondata l'eccezione di inadempimento e osservando che il primo giudice aveva attribuito rilievo, sulla base della ctu, anche a difetti relativi a opere non eseguite dall'appaltatore e a vizi mai specificamente contestati. I ricorrenti per cassazione articolavano tre motivi: 1) violazione delle norme sulla consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che si trattasse di ctu percipiente e che il giudice d'appello non potesse discostarsene senza adeguata competenza tecnica; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse limitato indebitamente l'esame ai soli vizi espressamente indicati, mentre la loro allegazione era da intendersi esemplificativa e non tassativa; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato vizi di opere non eseguite dall'appaltatore ma collegati all'opera complessivamente realizzata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non individuava specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con le norme invocate. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché contrastante con un orientamento consolidato secondo cui la ctu non solleva le parti dall'onere di allegazione e prova: il giudice di merito aveva correttamente preso in esame solo i vizi specificamente dedotti e aveva disposto la consulenza per accertarne esistenza e causa. Il terzo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza, che aveva già circoscritto l'esame ai vizi ritualmente dedotti e motivato anche sui profili non considerati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo ex n. 3 richiede la specifica indicazione della violazione di legge e delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con la norma invocata.
art. 61 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica per contestare il modo in cui il giudice aveva valutato la ctu.
art. 62 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica per contestare il modo in cui il giudice aveva valutato la ctu.
art. 191 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica per contestare il modo in cui il giudice aveva valutato la ctu.
art. 193 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica per contestare il modo in cui il giudice aveva valutato la ctu.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non incorre in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando esamina solo i vizi e difetti specificamente e ritualmente allegati dalle parti.
art. 360-bis c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando si pone in contrasto con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti per mutarlo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d'ufficio, anche quando abbia contenuto percipiente, non esonera le parti dall'onere di allegare e provare i fatti costitutivi delle proprie domande o eccezioni.
- Il giudice di merito può limitare l'accertamento ai soli vizi o difetti specificamente dedotti in giudizio, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non indica con precisione le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrarie alle norme denunciate.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua con specificità il fatto storico omesso e se non attinge la reale ratio decidendi della decisione impugnata.
- La mera prospettazione di un contrasto con la ctu non è sufficiente a fondare il ricorso se non si censura in modo puntuale la motivazione della sentenza e il corretto perimetro dell'allegazione istruttoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15435/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15436/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15440/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15441/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15442/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15443/2022 del 16/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →