Ordinanza n. 1551/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il provvedimento di non idoneità al concorso pubblico, per la copertura di 110 posti di vice-ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, del settore d''impiego servizio sanitario, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 15 febbraio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale del 18 febbraio 2022, per il seguente motivo: “Disturbo della personalità non altrimenti specificato”, ai sensi dell'art. 6, comma 2, riferimento tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, notificato al ricorrente in data 16.12.2022; quanto ai motivi aggiunti del 05.06.2023, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti: 1) il Decreto datato 22 marzo 2023 del Ministero dell'Interno Dipartimento di pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, pubblicato sul sito web istituzionale, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” del 24 marzo 2023, con il quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie di merito definitiva e nominati i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 110 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego servizio sanitario; 2) il Decreto datato 3 maggio 2023, del Ministero dell'Interno Dipartimento di pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, a parziale modifica del Decreto del 22 marzo 2023, pubblicata sul sito web istituzionale in data 5 maggio 2023; quanto ai motivi aggiunti del 04.02.2026, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il provvedimento DAGEP 3331SP Servizio Ispettori prot. n. 0001112 del 14.01.2026, del Ministero dell’Interno Dipartimento di pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato (servizio Ispettori), notificato in data 15.01.2026 dal seguente tenore: “n. 333/ISP/II SEZ.MOBILITÀ/COLL.9041-TC/70. si fa seguito alla nota prot. 26196 del 22 luglio 2025 con la quale, in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - sezione prima quater, n. 1587/2024, l’allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, è stato avviato con riserva a partecipare al 7° corso di formazione tecnico- professionale per viceispettore tecnico del settore di impiego servizio sanitario. al riguardo, in considerazione del ricorso giurisdizionale pendente relativo all’interessato, si comunica che lo stesso deve essere rinviato nel luogo di residenza a decorrere dalla data di notifica della presente comunicazione, fino all’esito del citato contenzioso. In caso di favorevole pronuncia dell’organo giurisdizionale adito, l’allievo viceispettore tecnico -OMISSIS- sarà nominato viceispettore tecnico della polizia di stato del settore di impiego servizio sanitario per il profilo professionale di infermiere con decorrenza giuridica dal 14 gennaio 2026 e assegnato presso l’ufficio sanitario provinciale della questura di -OMISSIS-. Si vorrà notificare quanto sopra all’interessato, assicurando il direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato Forgione”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità al concorso per disturbo della personalità, nonché gli atti di approvazione della graduatoria e il successivo provvedimento di rinvio dal corso di formazione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità reso nell'ambito del concorso pubblico per 110 posti di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, settore di impiego servizio sanitario, motivato dal riscontro di un «disturbo della personalità non altrimenti specificato» ai sensi della disciplina regolamentare sui requisiti di idoneità. Con motivi aggiunti ha impugnato i decreti di approvazione della graduatoria definitiva e di nomina dei vincitori. Con ulteriori motivi aggiunti ha contestato il provvedimento del Ministero dell'Interno che, in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare, disponeva il suo rinvio presso il luogo di residenza durante il corso, prevedendo la possibile nomina con decorrenza giuridica e assegnazione soltanto in caso di pronuncia favorevole nel giudizio. La domanda cautelare era diretta a consentire la prosecuzione della procedura e del corso di formazione nelle more della decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare rilevando che la Commissione medica incaricata della verificazione istruttoria aveva accertato l'insussistenza del disturbo della personalità rilevato in sede concorsuale e aveva giudicato il ricorrente idoneo a proseguire la procedura. Ha quindi sospeso l'esecutività dei provvedimenti impugnati, disponendo che il ricorrente possa proseguire la procedura e partecipare al corso di formazione con riserva e in soprannumero fino alla definizione del merito. Non è stata definita la controversia in via definitiva. Il giudice ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica in forma semplificata mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno del provvedimento, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 20 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, tabella 1, punto 8, lett. b), D.M. 30 giugno 2003, n. 198
Disturbo della personalità non altrimenti specificato
La disposizione è stata indicata dall'amministrazione quale base normativa del giudizio di non idoneità, la cui attendibilità è stata posta in discussione dall'accertamento medico disposto in sede giudiziale.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare, accolta per consentire la prosecuzione del corso e della procedura concorsuale nelle more del giudizio di merito.
artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.
Consentono, nel caso concreto, l'integrazione del contraddittorio mediante notifica in forma semplificata ai controinteressati.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'autorizzazione alla notificazione mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione e degli obblighi di pubblicità imposti a quest'ultima.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una verificazione medica disposta dal giudice accerta l'insussistenza della patologia posta dall'amministrazione a fondamento della non idoneità concorsuale e riconosce l'idoneità dell'interessato, tale esito integra un rilevante fumus boni iuris ai fini della sospensione dell'atto e della prosecuzione della procedura.
- In presenza di un giudizio cautelare favorevole fondato su una verificazione medica, il giudice può consentire al candidato la prosecuzione del corso di formazione con riserva e in soprannumero, senza anticipare la definizione del merito della controversia.
- Quando l'impugnazione incide sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria finale di una procedura concorsuale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti mediante notificazione semplificata per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo la conservazione online degli atti fino alla sentenza definitiva.
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