Cassazione Penale, Sentenza n. 28269/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto volto a censurare: (1) l'omessa valutazione da parte della Corte di Cassazione dei primi due motivi di ricorso in relazione all'applicazione dell'art.2639 cod.civ. e alla presunta dissonanza temporale tra le condotte attribuite al Grigolin (anni 2011) e la consumazione dell'illecito omissivo (dicembre 2012), per sostenere che non sussisterebbero gli indici per farne un amministratore di fatto; (2) l'omessa considerazione del sesto motivo (e di un motivo aggiunto) relativo alla illegittimità del sequestro preventivo per equivalente e della successiva confisca ai sensi dell'art.12-bis D.Lgs.74/2000, per non avere preventivamente escusso la capienza patrimoniale della società tenuta al debito tributario e per non avere prioritariamente sequestrato direttamente i beni della società.
La decisione
I ricorsi straordinari sono stati dichiarati inammissibili. Il giudice ha ritenuto che non si è trattato di un errore percettivo (che sarebbe richiesto per il rimedio ex art.625-bis cod.proc.pen.), ma di apprezzamenti di fatto e di diritto propri della valutazione giudiziaria, dunque non sindacabili con il ricorso per errore di fatto. La Corte ha osservato che la Suprema Corte aveva effettivamente considerato e motivato le censure relative all'art.2639 cod.civ., qualificando il Grigolin come "regista" dell'operazione e spiegando il nesso causale fra le condotte anteriori e l'omesso versamento IVA. Quanto al sequestro per equivalente, la Corte ha ritenuto irrilevante la sola allegazione della capienza patrimoniale della società in assenza di indicazione di dove si trovi il "profitto inutilmente cercato e non rinvenuto", per cui il sequestro per equivalente risultava legittimo. Per l'inammissibilità sono state liquidate le spese e i ricorrenti sono condannati a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art.10-ter
Norma incriminatrice applicata per la contestazione dell'omesso versamento dell'IVA; la responsabilità penale è stata attribuita anche per concorso nella condotta omissiva degli amministratori.
D.Lgs. 74/2000, art.12-bis
Prevede la confisca per equivalente nei reati tributari; la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente anche in presenza di argomentata capienza patrimoniale dell'ente, quando non sia specificato dove si trovi il profitto cercato e non rinvenuto.
Codice civile, art.2639
Disciplina dell'amministratore di fatto: la Corte ha ritenuto che la figura di 'amministratore di fatto' possa essere ravvisata anche come "regista" dell'operazione, fondando la responsabilità sulla pianificazione e sul contributo causale alle condotte che hanno determinato l'omissione tributaria.
Codice di procedura penale, art.625-bis
Regola il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte ha ricordato i limiti del rimedio: è ammesso solo per errori percettivi immediatamente verificabili, non per valutazioni o errori di diritto/giudizio.
Codice di procedura penale, art.516
Richiamato nel contesto della disciplina processuale collegata ai motivi di cassazione; la censura connessa alla motivazione è stata considerata di merito e non un errore percettivo.
Codice di procedura penale, art.322-ter, comma 1
Principio di residualità delle misure cautelari; richiamato nella discussione sul sequestro preventivo e sull'argomentazione se sarebbe dovuto essere prioritario il vincolo sulla società.
Codice di procedura penale, art.173 disposizioni attuative
Richiamato in relazione all'onere di provare che la doglianza omessa fosse decisiva; la Corte ha posto l'onere sul ricorrente di dimostrare l'effetto decisivo dell'omessa valutazione.
Codice di procedura penale, art.616
Norma che disciplina le spese processuali; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/6/2000
Richiamata per valutare la buona fede procedurale del ricorrente e l'eventuale onere sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art.625-bis c.p.p.) è limitato agli errori percettivi immediatamente verificabili dal testo della decisione; non può essere usato per sindacare scelte argomentative o valutazioni giuridiche del giudice (errori di giudizio o di diritto).
- L'omessa trattazione di un motivo in una pronuncia è rimediabile con il ricorso per errore di fatto solo se l'omissione è oggettivamente e immediatamente riscontrabile nel provvedimento; il ricorrente deve provare che l'omessa considerazione sarebbe stata decisiva per l'esito.
- Nelle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la mera allegazione della capienza patrimoniale dell'ente non è automaticamente sufficiente a impedire il sequestro nei confronti degli amministratori: va dimostrato dove si trovi il profitto del reato che sia stato cercato e non rinvenuto, e la possibile escussione dell'ente non esclude automaticamente la misura sugli amministratori.
- La qualificazione di "amministratore di fatto" può fondarsi non solo su atti gestori formali, ma anche su un ruolo di coordinamento e programmazione ("regia") di operazioni finalizzate a eludere obblighi tributari, se ricorre nesso causale e dolo rispetto al risultato.
- Quando si impugna una decisione per omissione o valutazione, predisporre in modo preciso la dimostrazione dell'errore percettivo (indicazioni puntuali di passi o pagine non considerati) è essenziale; altrimenti la censura rischia di essere qualificata come critica di merito e dichiarata inammissibile.
- Per contrastare un sequestro per equivalente, è strategico documentare: a) la concreta disponibilità di beni dell'ente e la loro liquidabilità; b) la ricerca e la mancata individuazione del profitto del reato nei luoghi già indagati; c) profili procedurali che dimostrino la non necessità o l'errore nell'adozione della misura sugli amministratori prima che sull'ente.
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