Cassazione Penale, Sentenza n. 25997/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto al tribunale di sorveglianza l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione, in via principale la detenzione domiciliare e, in subordine, l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, sono stati dedotti due motivi: 1) vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'affidamento in prova, assumendosi che il giudice non avesse valutato il contenuto della relazione di sintesi dell'U.E.P.E. e avesse fondato il diniego solo sul passato del detenuto, anziché sulla condotta attuale; 2) vizio di motivazione per la mancata esplicita risposta sulla richiesta subordinata di semilibertà, anche surrogatoria, e per l'omessa considerazione della valenza risocializzante dell'attività lavorativa indicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che il tribunale di sorveglianza non è vincolato al parere favorevole espresso dagli organi trattamentali, ma deve valutarlo unitamente agli altri elementi sulla personalità e sulla pericolosità sociale. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sul diniego dell'affidamento in prova, poiché il giudice aveva considerato l'intero quadro informativo e aveva valorizzato la parziale revisione critica e la mancata concreta elaborazione della responsabilità personale. Quanto alla semilibertà e alle altre misure subordinate, la Corte ha ritenuto che il rigetto fosse implicitamente compreso nella motivazione resa per la misura più gravosa, poiché la mancata concessione della detenzione domiciliare implicava, a fortiori, la mancata sussistenza dei presupposti per misure più affievolite richieste in via subordinata.
Norme richiamate
art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
citato come riferimento normativo in tema di affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche, senza che la Corte lo applichi direttamente al caso concreto.
Massime di principio
- In materia di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza non è vincolato ai giudizi di idoneità espressi dall'équipe trattamentale o dalla relazione dell'U.E.P.E., ma deve valutarne liberamente il contenuto insieme agli altri elementi rilevanti sulla personalità del condannato e sui profili di pericolosità, secondo una valutazione unitaria e prognostica.
- Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è necessario che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato; è sufficiente che il processo di revisione critica sia stato avviato e che dagli elementi acquisiti emerga una prospettiva concretamente positiva di risocializzazione.
- La gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non possono, da soli, assumere valore decisivo in senso negativo nel giudizio sull'affidamento in prova, che deve essere fondato su una valutazione concreta e complessiva della personalità e della condotta attuale.
- Il tribunale può legittimamente rinviare la concessione di misure alternative e richiedere un ulteriore periodo di osservazione intramuraria quando ritenga non ancora sufficientemente maturato il percorso rieducativo e non concretamente elaborata la responsabilità personale.
- Il rigetto di una misura alternativa più gravosa può implicare, senza necessità di autonoma e distinta motivazione, il rigetto delle misure subordinate o più affievolite, quando la motivazione escluda in radice la sussistenza dei presupposti per la misura principale richiesta.
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