Tribunale, Sentenza T-745/21
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 26 July 2023. — Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark Passo Lungo – Earlier national word mark Doppio Passo – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 95(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-745/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Rotkäppchen-Mumm contro la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio richiesto "Passo Lungo" e il marchio anteriore "Doppio Passo". Viene confermato che le differenze visive e fonetiche, unite all’assenza di somiglianza concettuale e alla distintività normale del marchio anteriore, bastano a escludere l’opposizione, nonostante l’identità dei prodotti. Il Tribunale ribadisce anche che le prove nuove prodotte solo in giudizio sono irrilevanti e, in ogni caso, inammissibili ai fini del controllo di legittimità.
Opposizione tra i marchi "Passo Lungo" e "Doppio Passo": il Tribunale conferma l’assenza di rischio di confusione e l’inammissibilità di nuove prove prodotte per la prima volta in giudizio.
La questione giuridica
Se la Commissione di ricorso dell’EUIPO abbia errato, da un lato, nel valutare il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 tra i segni "Passo Lungo" e "Doppio Passo" e, dall’altro, nel non attribuire rilievo a elementi probatori relativi alla notorietà/rafforzata distintività del marchio anteriore, alla luce dei limiti istruttori previsti dall’articolo 95, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che non sussiste rischio di confusione tra i segni "Passo Lungo" e "Doppio Passo" quando la somiglianza visiva e fonetica è solo debole, manca una somiglianza concettuale e il marchio anteriore ha distintività normale, anche se i prodotti sono identici e il pubblico pertinente è quello medio. Inoltre, nel procedimento di opposizione l’EUIPO può decidere solo sulla base dei fatti, argomenti e prove presentati nel procedimento amministrativo; i documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale non possono essere presi in considerazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, Regolamento di procedura del Tribunale
Marchio dell’Unione europea e opposizione tra "Passo Lungo" e "Doppio Passo"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso verteva sul segno verbale richiesto "Passo Lungo" per bevande alcoliche in classe 33 e sul marchio anteriore tedesco "Doppio Passo".
Fatti e procedimento amministrativo
Cantina Sociale Cooperativa San Donaci aveva chiesto la registrazione del marchio UE "Passo Lungo". Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH si era opposta, invocando il proprio marchio tedesco anteriore "Doppio Passo", registrato per prodotti identici nella classe 33. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione, ma la Commissione di ricorso aveva annullato tale decisione e respinto l’opposizione, ritenendo insussistente il rischio di confusione.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente sosteneva essenzialmente due censure:
- violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per non avere la Commissione di ricorso considerato prove volte a dimostrare il successo commerciale e la distintività rafforzata del marchio anteriore;
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per l’erronea valutazione della somiglianza tra i segni e, conseguentemente, dell’esistenza di un rischio di confusione.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, relativo al motivo relativo di rifiuto fondato sul rischio di confusione;
- l’articolo 95, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che limita l’esame dell’EUIPO ai fatti, prove e argomenti prodotti dalle parti;
- l’articolo 72 del regolamento 2017/1001, che delimita il controllo giurisdizionale del Tribunale alla legittimità della decisione impugnata;
- l’articolo 263 TFUE, come base del ricorso;
- l’articolo 134, paragrafo 1, del Regolamento di procedura del Tribunale, in tema di spese.
Esame del secondo motivo: prove e distintività rafforzata
Quanto alla pretesa violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, il Tribunale osserva che la Commissione di ricorso aveva effettivamente esaminato le tabelle Nielsen prodotte nel procedimento amministrativo e le aveva ritenute non idonee a dimostrare che il marchio anteriore fosse sufficientemente noto nel territorio rilevante da beneficiare di una distintività rafforzata.
Per contro, il Tribunale dichiara irrilevanti le altre prove invocate dalla ricorrente perché:
- non erano state prodotte nel procedimento amministrativo davanti all’EUIPO;
- in parte, non erano state neppure prodotte dinanzi al Tribunale;
- i documenti allegati per la prima volta al ricorso non possono essere presi in considerazione, poiché il giudizio dinanzi al Tribunale ha natura di controllo di legittimità e non di revisione del fatto sulla base di nuove prove.
Di conseguenza, il secondo motivo viene respinto.
Esame del primo motivo: rischio di confusione
Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, nonché della percezione del pubblico pertinente.
Nel caso di specie, erano pacifici:
- il pubblico rilevante, costituito dal pubblico in generale in Germania;
- il livello di attenzione medio;
- l’identità dei prodotti in classe 33.
Somiglianza visiva
Il Tribunale conferma la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui la somiglianza visiva è debole. Pur essendo comune il termine "passo", esso occupa una posizione diversa nei due segni e si accompagna a elementi iniziali differenti, "lungo" e "doppio", che il consumatore tende a percepire con maggiore attenzione. Le differenze complessive compensano l’elemento comune.
Somiglianza fonetica
Anche sotto il profilo fonetico, la somiglianza è giudicata debole: i segni hanno lo stesso numero di sillabe, ma le parti iniziali sono nettamente diverse e incidono in modo decisivo sulla pronuncia complessiva. La condivisione di alcune lettere o vocali non è sufficiente a elevare la somiglianza oltre il livello basso.
Somiglianza concettuale e valutazione globale
La Commissione di ricorso aveva indicato, nella valutazione complessiva, l’assenza di somiglianza concettuale. Il Tribunale osserva che, pur avendo altrove qualificato il confronto concettuale come non possibile, tale circostanza non inficia la conclusione finale: con somiglianza visiva e fonetica bassa, distintività normale del marchio anteriore e attenzione media del pubblico, il rischio di confusione resta escluso anche in presenza di prodotti identici.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce due principi utili nella prassi dei marchi UE:
- il comune possesso di un elemento verbale distintivo non basta, da solo, a fondare un rischio di confusione se l’impressione d’insieme dei segni rimane diversa;
- nel giudizio di impugnazione delle decisioni dell’EUIPO non è possibile introdurre nuova documentazione per dimostrare ex post una maggiore notorietà o distintività del marchio anteriore.
Come è indicizzato
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