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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14047/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto contrattuale relativo alla fornitura di materiali e alla posa in opera per l'impermeabilizzazione della copertura in legno di un cantiere. Dopo una scrittura integrativa del 25 settembre 2014, il pagamento del corrispettivo fu subordinato alla consegna di una polizza fideiussoria decennale rilasciata da primaria compagnia, che il fornitore si era impegnato a rilasciare entro dieci giorni. Il fornitore emise fattura per le sole forniture di materiale, ma la committente non pagò. Ottenuto decreto ingiuntivo, la committente propose opposizione sostenendo, da un lato, che non fosse stata provata la fornitura dei materiali e, dall'altro, che vi fosse inadempimento del fornitore all'obbligo di consegnare la polizza, con conseguente legittimo rifiuto del pagamento ex art. 1460 c.c. Il Tribunale accolse l'opposizione e la Corte d'appello confermò, ritenendo che dagli atti risultasse la mancata trasmissione della polizza. In cassazione il fornitore ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando motivazione omessa o apparente: la corte territoriale avrebbe omesso di valutare la scrittura privata del 25 settembre 2014, che prevedeva solo il rilascio di una polizza fideiussoria decennale postuma senza altre specifiche o subordinazione a un preventivo vaglio del committente; avrebbe inoltre ignorato che la garanzia era stata più volte proposta e rifiutata senza motivo, e avrebbe confuso sistematicamente le denominazioni delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al vizio di motivazione apparente. Ha rilevato che la sentenza impugnata, pur dando atto della clausola sulla polizza fideiussoria, ha affermato in modo del tutto generico che "dalle evidenze documentali" risultava che la polizza non era stata inviata, senza indicare quali documenti lo dimostrassero né confrontarsi in modo effettivo con le censure di appello. Tale motivazione è stata ritenuta meramente apparente e quindi lesiva del minimo costituzionale imposto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata per mancata corretta valutazione delle prove documentali

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata per errata valutazione del materiale probatorio

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve esistere in modo effettivo e non solo apparente; la sua violazione integra nullità deducibile in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente è sindacabile come nullità processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    non consente più di censurare il mero difetto di sufficienza della motivazione

  • art. 111 Cost.

    impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 1460 c.c.

    il rifiuto di pagamento è legittimo solo se fondato su un inadempimento della controparte effettivamente accertato

  • Cass. SU n. 8053/2014

    la motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione

  • Cass. SU n. 22232/2016

    richiamata a sostegno del principio sulla motivazione apparente

  • Cass. SU n. 2767/2023

    richiamata a sostegno del principio sulla motivazione apparente

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando contiene affermazioni generiche o tautologiche che non consentono di comprendere l'iter logico seguito dal giudice, senza che sia necessario un confronto con le risultanze istruttorie per rilevare il vizio.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non riguarda la sufficienza della motivazione ma il rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
  • Quando il giudice fonda la decisione sul contenuto di "evidenze documentali" deve indicare, almeno nei tratti essenziali, quali documenti e quali dati probatori sorreggano la conclusione, non potendo demandare all'interprete una ricerca esplorativa nell'intero fascicolo.
  • In presenza di una specifica censura di appello, la sentenza di secondo grado deve confrontarsi in modo effettivo con le doglianze proposte; il mero richiamo adesivo alla decisione di primo grado non è sufficiente se non spiega le ragioni del rigetto delle critiche.
  • Il rifiuto di adempimento ex art. 1460 c.c. presuppone l'accertamento di un inadempimento della controparte, che deve essere motivato in modo intelligibile e controllabile.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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