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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27663/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Amato era stato condannato per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4/2019 per aver omesso di comunicare all'INPS precedenti condanne definitive e la misura restrittiva (detenzione domiciliare), e così ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza da novembre 2020 a gennaio 2021. In cassazione sono stati sollevati più motivi: (1) vizio dell'elemento soggettivo per il fatto che il ricorrente era riconosciuto collaboratore di giustizia (circostanza attenuante ex art. 8 d.l. n. 152/1991) e conseguente prospettazione di incidente di costituzionalità dell'art. 7 d.l. 4/2019 per violazione dell'art. 3 Cost.; (2) questione di efficacia nel tempo relativa all'abrogazione della norma incriminatrice (art.1, comma 318, l. n.197/2022) e alla successiva reincriminazione (art.13, comma 3, d.l. n.48/2023), con la tesi che molte condotte dovrebbero essere abrogate; (3) censura sulla ritenuta recidiva e sul mancato riconoscimento dell'effetto della dissociazione attuosa; (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e difetto di verifica della restituzione delle somme; (5) censura sull'aumento per continuazione (sostenendo che l'omissione è stata consumata in un'unica data). Un secondo ricorso ha aggiunto due motivi: affidamento sul CAF (art. 5 c.p.) e difetto di prova del nesso tra fatti e precedenti ai fini della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: il riconoscimento dello status di collaboratore di giustizia non elimina automaticamente l'ostatività derivante da condanne intervenute nei dieci anni precedenti; la questione di costituzionalità prospettata è irrilevante alla luce dei precedenti penali a carico del ricorrente; l'abrogazione formale dell'art. 7/2019 non ha determinato abolitio criminis per i fatti coperti dalla clausola transitoria e la successiva disciplina (d.l. 48/2023) preserva la responsabilità per i fatti commessi entro i termini indicati; la valutazione della recidiva è riservata al giudice di merito e, nel caso concreto, è motivata con riferimento a gravità e omogeneità dei reati precedenti; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è adeguatamente giustificato (assenza di elementi positivi e inattuazione della restituzione); il motivo sulla continuazione è inammissibile per essere nuovo in cassazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 4 del 2019

    Fattispecie incriminatrice della omessa comunicazione e del fraudolento conseguimento del reddito di cittadinanza: la Corte conferma che la norma è applicabile e che l'ignoranza non è inevitabile quando l'omissione riguarda elementi di pronta percezione e quando l'INPS aveva avvertito l'obbligo di comunicazione

  • art. 2 cod. pen.

    Principio di applicazione temporale delle leggi penali; la Corte richiama che la formale abrogazione non determina automaticamente abolitio criminis quando una norma sopravvenuta salva l'applicazione delle sanzioni per fatti anteriori (successione di leggi nel tempo, art. 2, comma 3)

  • art. 8 d.l. n. 152 del 1991 (dissociazione attuosa)

    La circostanza attenuante speciale (dissociazione) non è di per sé idonea ad azzerare gli effetti ostativi delle condanne diverse o a impedire la valutazione della pericolosità/reiterazione delinquenziale; la sua efficacia va valutata concretamente

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (trasfusione normativa)

    Riferimento normativo alla disciplina attuale che recepisce la dissociazione; la Corte distingue tra effetti della dissociazione rispetto ai reati di tipo mafioso e gli altri precedenti

  • art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022

    Abrogazione formale dell'art. 7/2019: la Corte ritiene che la giurisprudenza abbia già chiarito che ciò non comporta abolitio criminis per i fatti compresi nella clausola transitoria e che occorre guardare alla normativa successiva

  • art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023 (e art. 8 d.l. 48/2023)

    Norma che reincrimina fattispecie analoghe e salva l'applicazione delle sanzioni per fatti commessi entro il termine indicato; la Corte conferma la legittimità della deroga alla lex mitior per fini di tutela dell'erogazione del beneficio

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte ricorda che la verifica della maggiore pericolosità per effetto della reiterazione è di merito e richiede valutazione concreta, non un mero riscontro formale dei precedenti

  • art. 132, 133 e 62-bis cod. pen.

    Norme sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte conferma che il giudice può fondare il diniego delle attenuanti generiche su un elemento prevalente della personalità o del fatto

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    Riferimento alla continuazione: la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché nuova in cassazione e comunque di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali della parte soccombente; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente

Massime di principio

  • Lo status di collaboratore di giustizia o il riconoscimento di una circostanza attenuante non elimina automaticamente effetti ostativi previsti da una norma che richiede l'assenza di condanne nei dieci anni: va valutato caso per caso e solo prove concrete di dissociazione e fruttuosità della collaborazione possono temperarne gli effetti
  • La formale abrogazione di una norma penale può non produrre abolitio criminis se il legislatore sopravvenuto prevede una disciplina transitoria o una successiva norma che salva l'applicazione delle sanzioni per fatti commessi in un dato periodo: occorre verificare sempre la successione delle leggi nel tempo e le clausole di salvezza
  • La prova dell'elemento soggettivo (dolo/consapevolezza) in reati di omissione informativa è meno agevole se l'informazione omessa è di immediata percezione o quando l'ente erogatore (es. INPS) ha esplicitamente avvertito l'obbligo del beneficiario: l'ignoranza della norma non è 'inevitabile' in tali casi
  • La valutazione della recidiva e della pericolosità dell'autore è rimessa al giudice di merito e richiede una motivazione concreta; censure generiche in cassazione saranno respinte se non confutano puntualmente le ragioni di merito
  • Il giudice può basare il rifiuto delle attenuanti generiche anche su un unico elemento ritenuto prevalente dalla personalità dell'imputato o dalla modalità del reato: le critiche difensive che chiedono diverso apprezzamento di merito non prevalgono in sede di legittimità
  • Questioni non sollevate in appello (nuovi motivi) sono inammissibili in cassazione: chi impugna deve portare in gravame tutte le censure che intende dedurre, salvo casi espressi di illegittimità della pena rilevabile d'ufficio
  • Affidarsi a un intermediario (es. CAF) nella compilazione della domanda non esclude in radice la responsabilità penale per dichiarazioni false o omissioni: può essere elemento fattuale da valutare, ma non opererà automaticamente esimente

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