Cassazione Civile, Ordinanza n. 08549/2025 del 01/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di un soggetto dal servizio presso l'aeronautica militare, con iscrizione alla gestione previdenziale pubblica di provenienza, a un successivo impiego presso una compagnia aerea privata, con iscrizione al Fondo Volo INPS. Il lavoratore aveva chiesto che, ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli interessi sulla contribuzione versata alla gestione di provenienza fossero posti a carico di tale gestione e non di lui, così da ridurre l'onere da corrispondere. La Corte d'appello aveva però qualificato la fattispecie non come ricongiunzione ex art. 2 l. 29/1979, ma come costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della disciplina speciale del pubblico impiego (art. 124 d.P.R. 1092/1973 e norme collegate), con conseguente esclusione del trasferimento degli interessi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2 l. 29/1979, sostenendo che il caso rientrasse nella ricongiunzione tra gestione diversa e gestione obbligatoria INPS, con imputazione degli interessi alla gestione di provenienza; 2) violazione dell'art. 126 d.P.R. 1092/1973 e dell'art. 12 preleggi, per errata interpretazione della norma eccezionale che esclude la costituzione della posizione assicurativa; in via subordinata ha prospettato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 124, 125 e 126 d.P.R. 1092/1973 per asserita violazione degli artt. 3, 38 e 97 Cost., e in ulteriore subordine ha chiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE per contrasto con i principi UE di certezza del diritto e legittimo affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi principali, affermando la prevalenza della disciplina speciale sulla costituzione della posizione assicurativa per il dipendente pubblico cessato senza diritto a pensione rispetto alla ricongiunzione ex l. 29/1979. Ha precisato che, nel caso di cessazione dal servizio pubblico e successivo passaggio a un lavoro privato, i contributi maturati nel precedente rapporto restano assoggettati agli artt. 124 e 125 d.P.R. 1092/1973, con trasferimento alla gestione INPS ma senza interessi a carico della gestione di provenienza, che restano invece a carico del lavoratore. Ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale perché generica e comunque infondata nei parametri evocati, e inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiamando i criteri di rilevanza e necessità della questione interpretativa. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la complessità della materia e il recente formarsi della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 29/1979
disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ma non si applica quando opera la disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa per il dipendente pubblico cessato dal servizio senza pensione
art. 124 d.P.R. n. 1092/1973
Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato
è norma speciale che impone ope legis la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per il periodo di servizio prestato, prevalendo sulla ricongiunzione ordinaria
art. 125 d.P.R. n. 1092/1973
I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili,percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta
per la costituzione della posizione assicurativa i contributi sono dovuti senza interessi
art. 126 d.P.R. n. 1092/1973
Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente
l'eccezione riguarda il passaggio a un nuovo servizio pubblico suscettibile di riunione o ricongiunzione con quello precedente, non il passaggio a impiego privato
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione letterale della norma invocata dal ricorrente
artt. 3, 38 e 97 Cost.
parametri evocati nella questione di legittimità costituzionale, ritenuti non violati e comunque dedotti in modo generico
art. 19 TUE
richiamato unitamente all'art. 267 TFUE nella domanda di rinvio pregiudiziale
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto inammissibile perché non era sufficiente la mera prospettazione di una questione interpretativa del diritto UE
Massime di principio
- Quando un dipendente pubblico cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e passa a un lavoro privato, trova applicazione la disciplina speciale della costituzione della posizione assicurativa prevista per il pubblico impiego, non la disciplina generale della ricongiunzione dei periodi assicurativi.
- In presenza di una disciplina speciale che regola il trasferimento dei contributi dalla gestione pubblica all'INPS, la regola sugli interessi segue la previsione speciale e i contributi restano acquisiti senza interessi a carico della gestione di provenienza.
- L'eccezione prevista per chi "assuma un altro servizio" va interpretata come riferita a un nuovo rapporto di pubblico impiego o comunque a un servizio suscettibile di riunione o ricongiunzione con quello precedente, non al transito a un rapporto di lavoro privato.
- La questione di legittimità costituzionale deve essere specifica e adeguatamente motivata; la mera enunciazione dei parametri costituzionali asseritamente violati non è sufficiente.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non può essere imposto dalla sola prospettazione di una possibile questione di interpretazione del diritto dell'Unione, occorrendo che la questione sia rilevante e realmente necessaria ai fini della decisione.
- Nei rapporti previdenziali speciali del pubblico impiego, la scelta volontaria del lavoratore di interrompere il servizio e intraprendere un diverso rapporto privato è elemento decisivo per escludere l'applicazione dell'eccezione relativa al nuovo "servizio".
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