Ordinanza n. 842/2026 - Genova, Sezione 2
per l'accertamento dell’illegittimità della liquidazione in € 156.299,40, ai sensi dell'art. 36, comma 2, DPR 380/2001, dell’oblazione ai fini dell'ottenimento del p.d.c. in sanatoria n. 9-P/2025 in data 5/8/2025, previo, per quanto di ragione, annullamento della deliberazione C.C. n. 61/2022, con condanna del Comune di Cairo Montenotte alla restituzione della somma versata con riserva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: liquidazione di € 156.299,40 a titolo di oblazione ex art. 36, comma 2, d.P.R. 380/2001, relativa a un permesso di costruire in sanatoria
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della liquidazione dell'oblazione, con eventuale annullamento della deliberazione consiliare comunale presupposta e restituzione della somma versata con riserva. Tra gli altri motivi, ha contestato il criterio di quantificazione dell'oblazione, sostenendo che il doppio del contributo di concessione fosse stato calcolato sull'intera estensione del compendio di proprietà, pari a 36.690 mq, anziché sulla sola superficie interessata dall'istanza di sanatoria, pari a 30.500 mq. Il TAR ha rilevato che l'istanza di accertamento di conformità del 2 ottobre 2021 non indica i dati geometrici dell'immobile oggetto dell'intervento; tale lacuna impedisce, allo stato degli atti, di verificare la corretta base di calcolo dell'oblazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione per verificare l'estensione dell'area oggetto dell'intervento edilizio e, conseguentemente, la correttezza della quantificazione dell'oblazione. Ha ordinato al Comune di depositare entro il 31 dicembre 2026 copia integrale della SCIA n. 7357 del 26 marzo 2019, completa degli elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi, nonché gli analoghi elaborati allegati all'istanza di sanatoria del 2 ottobre 2021. Ha rinviato l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 12 maggio 2027 e ha riservato la regolazione delle spese alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa per la liquidazione dell'oblazione connessa al permesso di costruire in sanatoria; la correttezza dell'importo, determinato in rapporto al contributo di concessione, costituisce oggetto dell'accertamento ancora da completare.
Massime di principio
- Quando la corretta quantificazione dell'oblazione edilizia dipende dall'estensione effettiva dell'area o dell'immobile interessato dall'intervento, il giudice può disporre l'acquisizione degli elaborati progettuali e comparativi necessari a verificare la superficie rilevante ai fini del calcolo.
- La mancata indicazione nell'istanza di accertamento di conformità dei dati geometrici dell'immobile oggetto dell'intervento giustifica l'acquisizione della documentazione edilizia integrativa, qualora tale omissione impedisca di controllare la legittimità della liquidazione dell'oblazione.
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