Cassazione Civile, Ordinanza n. 28567/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione delle indennità dovute per l'ablazione di terreni di proprietà privata acquisiti per la realizzazione di una nuova sede universitaria. Dopo un primo giudizio di merito, una precedente cassazione aveva rinviato la causa alla Corte territoriale per rideterminare l'indennità applicando i criteri per aree non edificabili e per il danno al fondo residuo. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha liquidato l'indennità di esproprio e di occupazione e il decremento di valore del residuo sulla base di una consulenza tecnica che aveva applicato il metodo sintetico-comparativo, ritenendo i beni omogenei a terreni diversi posti in zona universitaria. Il ricorrente ha censurato la decisione per motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi e violazione dei criteri legali di stima, sostenendo in particolare che i terreni, alla data del decreto ablativo, fossero in 'zona bianca' o comunque andassero valutati secondo edificabilità di fatto; ha inoltre dedotto che il vincolo urbanistico fosse di natura espropriativa e fosse decaduto prima dell'espropriazione, con conseguente necessità di diversa qualificazione del bene e di maggiore indennizzo. L'ente espropriante ha a sua volta impugnato la sentenza lamentando che la Corte d'appello avesse applicato indebitamente il criterio dell'edificabilità di fatto a un'area destinata a servizi pubblici/universitari, comparando terreni non omogenei e motivando in modo insufficiente o contraddittorio sia sull'indennità principale sia sul valore del fondo residuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e, in via assorbente, ha accolto il primo motivo del ricorso del proprietario relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse aderito alla consulenza tecnica senza confrontarsi con le specifiche e articolate contestazioni delle parti sui criteri di comparazione e sull'omogeneità dei beni, rendendo così la motivazione solo apparente. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La decisione deve esporre concisamente i motivi in fatto e diritto; la mera adesione alla consulenza non basta se non risponde alle critiche specifiche delle parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato quale vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 42 Cost.
Richiamato nei motivi relativi alla corretta determinazione dell'indennità di esproprio.
art. 39 legge n. 2359 del 1865
Richiamato come criterio del giusto indennizzo/valore venale del bene.
art. 1, Primo Protocollo addizionale CEDU
Richiamato in collegamento con la garanzia di un'indennità non inferiore al valore dovuto per l'ablazione.
art. 5-bis legge n. 359 del 1992
Richiamato nel pregresso giudizio; la precedente cassazione aveva escluso la liquidazione fondata sulla sola edificabilità di fatto sotto quel regime.
artt. 16 e 17 legge n. 865 del 1971
Richiamati nei motivi dell'ente espropriante, in relazione ai criteri di determinazione dell'indennità.
artt. 37 e 40 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamati nei motivi dell'ente espropriante, quali norme sui criteri di stima dell'indennità.
art. 115 c.p.c.
Invocato per denunciare l'erronea valutazione degli elementi istruttori offerti dalle parti.
art. 116 c.p.c.
Invocato per denunciare l'erronea valutazione delle prove e dei dati tecnici.
art. 335 c.p.c.
Richiamato per la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.
art. 2 legge n. 1187 del 1968
Richiamato nel contesto del vincolo urbanistico e della sua asserita decadenza quinquennale.
art. 57 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato per l'applicabilità ratione temporis del criterio di stima del fondo residuo.
art. 40 legge n. 2359 del 1865
Richiamato con riferimento alla determinazione del danno al terreno residuo.
Massime di principio
- Nel giudizio di espropriazione, il giudice che aderisca alla consulenza tecnica d'ufficio può motivare per relationem, ma solo se l'elaborato recepito dia conto in modo coerente dei criteri di stima e delle contestazioni delle parti; in presenza di critiche specifiche e puntuali, è necessaria una risposta effettiva e non meramente adesiva.
- La motivazione è solo apparente quando la sentenza si limiti a enunciazioni di principio e al richiamo della CTU senza spiegare perché siano state disattese le contestazioni tecniche sull'omogeneità dei beni comparati e sulla correttezza del metodo valutativo.
- Nel criterio sintetico-comparativo per la stima dell'indennità di esproprio, il raffronto deve avvenire con immobili omogenei non solo per caratteristiche materiali, ma anche per condizione giuridico-urbanistica al momento del decreto ablativo; il giudice deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e la loro rappresentatività.
- Quando l'indennità di esproprio e quella per il fondo residuo dipendono da una qualificazione urbanistica del bene, il giudice deve verificare in modo puntuale la natura del vincolo e le caratteristiche concrete dell'area, senza assumere automaticamente criteri di edificabilità non coerenti con la destinazione legale del suolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28558/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28559/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28560/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28561/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28562/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28563/2021 del 18/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →