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Ordinanza

Ordinanza n. 1915/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto l’istanza cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania chiedendone la riforma e domandando misure cautelari, comprese misure monocratiche. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti né l’oggetto sostanziale degli atti impugnati nel giudizio di primo grado. In appello è stata prodotta ulteriore documentazione, che l’Università è stata chiamata a valutare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito. Non è stata sospesa l’efficacia degli atti impugnati. È stata ordinata la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Inoltre, l’Università è stata obbligata a valutare la documentazione prodotta dall’appellante e ad assumere determinazioni entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari possono essere tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Il giudice cautelare può accogliere la domanda cautelare senza sospendere gli atti impugnati, disponendo invece la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando tale misura assicuri adeguata tutela alle esigenze cautelari.

  • art. 62 c.p.a.

    Norma richiamata quale disciplina dell’appello cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, le esigenze cautelari possono essere ritenute adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito non comporta necessariamente la sospensione degli atti impugnati.
  • Quando in appello cautelare viene prodotta nuova documentazione rilevante, il giudice può ordinare all’amministrazione di valutarla e di assumere determinazioni entro un termine breve espressamente fissato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

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