Cassazione Penale, Sentenza n. 25912/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Treviso, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e contemporaneamente ha condannato il ricorrente al risarcimento dei danni in favore delle parti civili; inoltre deduce un errore materiale relativo alla revoca di un solo dei due sequestri preventivi disposti a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, ritenendo illegittima la condanna al risarcimento dei danni pronunciata in appello quando nel primo grado era intervenuta assoluzione "perché il fatto non sussiste" e l'appello ha dichiarato la prescrizione. Ha altresì dichiarato inammissibile il motivo relativo all'errore materiale sui sequestri per genericità.
Norme richiamate
art. 2 d.lvo n. 74 del 2000
Norma penale materiale cui si riferisce il reato contestato all'imputato; citata per indicare il capo d'imputazione in primo grado.
art. 538 cod. proc. pen., comma 1
Richiamata dal ricorrente come norma violata; la Corte di Cassazione non si è invece soffermata su una specifica violazione di questo articolo, avendo fondato il suo giudizio sul corretto ambito di applicazione dell'art. 578 c.p.p.
art. 578 cod. proc. pen.
Interpretato dalla Corte come norma che impone il presupposto della previa condanna (anche generica) per consentire al giudice di appello o di legittimità di decidere sulle restituzioni e sul risarcimento del danno quando dichiari l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia; in mancanza di una condanna in primo grado non è legittimo pronunciare condanna civile in sede di riforma per prescrizione.
art. 576 cod. proc. pen.
Richiama la deroga che consente alla parte civile di proporre appello anche contro la sentenza di proscioglimento/assoluzione ai soli effetti civili; la Corte evidenzia che tale facoltà, se esercitata, autorizza il giudice d'appello a decidere comunque sulle questioni civili anche in assenza di una precedente condanna, ma nel caso concreto la parte civile non ha impugnato l'assoluzione.
Massime di principio
- Non è legittimo per il giudice d'appello condannare l'imputato al risarcimento dei danni quando il primo grado si è concluso con assoluzione e il giudice d'appello dichiara l'estinzione del reato per prescrizione: il risarcimento può essere deciso in appello solo se nel precedente grado vi sia stata una condanna.
- La parte civile può comunque esercitare la propria azione mediante impugnazione (art. 576 c.p.p.) della sentenza di assoluzione ai soli effetti civili: solo in tal caso il giudice d'appello è legittimato a decidere sui capi civili anche se la responsabilità penale non è stata affermata in primo grado.
- Le statuizioni civili pronunciate in contrasto con i limiti normativi (assenza di condanna e assenza di impugnazione della parte civile) sono annullabili in cassazione senza rinvio.
- Le istanze di correzione di errori materiali (es. su sequestri) richiedono elementi documentali precisi e non possono essere fondate su produzioni generiche; per questioni esecutive su sequestri rimane possibile agire in sede esecutiva.
- In situazioni analoghe occorre verificare sempre: a) se in primo grado vi sia stata condanna o assoluzione; b) se la parte civile ha proposto appello ai soli effetti civili; c) se l'appello è stato proposto dal pubblico ministero per riformare l'assoluzione (es. per dichiarare prescrizione), poiché la combinazione di questi fattori determina la legittimità delle statuizioni civili in sede successiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25902/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25904/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25906/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25907/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25908/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25909/2025 del 15/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →