Cassazione Penale, Ordinanza n. 22334/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. I motivi dedotti erano due: (1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità; (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata. La difesa contestava dunque sia la ricostruzione della responsabilità sia il trattamento sanzionatorio e il mancato bilanciamento favorevole delle circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, osservando che le censure difensive erano generiche e non si confrontavano con l'apparato argomentativo della decisione di merito. Ha inoltre rilevato che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e aggravante appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se motivato e non arbitrario. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per la determinazione congrua della pena, ritenuta correttamente valutata dal giudice di merito.
art. 62-bis c.p.
Evocato implicitamente nel riferimento alle circostanze attenuanti generiche non concesse e al relativo giudizio di comparazione.
art. 69 c.p.
Richiamato implicitamente quale norma che regola il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti.
art. 606 c.p.p.
La Corte valuta le doglianze come generiche e non idonee a scalfire la motivazione di merito, in una prospettiva tipica del sindacato di legittimità sui vizi dedotti in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione coerente, logica e aderente ai dati processuali.
- Le censure che si limitano ad affermazioni generiche, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, sono inidonee a fondare l'accoglimento del ricorso.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito; esso è censurabile in cassazione solo se manchi la motivazione o questa sia manifestamente illogica o arbitraria.
- La valutazione di congruità della pena, quando sia effettuata alla luce dei criteri legali di commisurazione, non è sindacabile in cassazione se la motivazione è adeguata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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