Cassazione Penale, Sentenza n. 27022/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità penale per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e aveva contestato la recidiva reiterata e specifica. Il ricorrente proponeva quattro motivi: (1) vizio di motivazione e insufficienza probatoria, sostenendo che la sua richiesta alla persona offesa fosse una richiesta neutra di eventuale liberalità e fosse stata fraintesa; (2) mancato riconoscimento della desistenza attiva, dedotta dalla mancanza di atti successivi alla condotta contestata; (3) vizio nella valutazione e nel riconoscimento della recidiva, ritenuta non adeguatamente motivata; (4) diniego delle circostanze attenuanti generiche per mancata valutazione della "quantità del reato".
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e rigetta i motivi. Motivi principali della decisione: il primo motivo investe una rivalutazione dei fatti che è estranea al sindacato di legittimità; la motivazione di merito è ritenuta logica, completa e priva di errori di logica o omissioni decisive, essendo adeguatamente valorizzate le modalità della richiesta (richiamo alla necessità di contribuire al sostentamento della famiglia di detenuti) e il contesto permeato da criminalità organizzata, che rende la formula idonea a evocare un'implicita richiesta estorsiva. Sul secondo motivo, la Corte rammenta che l'estorsione è reato a forma libera: una volta realizzati gli atti idonei a porre in moto il meccanismo causale non è configurabile la desistenza volontaria; manca inoltre prova di un recesso attivo. Sul terzo motivo, la recidiva è adeguatamente motivata in riferimento alla progressione criminale, alla stabilità della scelta delinquenziale e alla indifferenza rispetto alle sanzioni pregresse. Sul quarto motivo, la Corte d'appello ha correttamente escluso attenuanti non avendo riscontrato elementi favorevoli, e la confessione non assume rilievo attenuante automatico rispetto all'evidenza dei fatti. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. 28/10/2020 n.137
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
Consente la trattazione del ricorso con il contraddittorio scritto; disciplina procedurale applicata alla trattazione del ricorso.
Legge 18 dicembre 2020, n.176 (conversione D.L. n.137/2020)
convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Conferma la validità e gli effetti della disciplina temporanea introdotta dal decreto-legge relativa alla modalità di trattazione dei ricorsi.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti o per riconsiderare la prova: i motivi che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono generalmente inammissibili.
- In contesti caratterizzati dalla presenza di criminalità organizzata, espressioni allusive (es. riferimento al contributo per la famiglia di detenuti) possono essere valutate come richieste estorsive anche senza una dichiarazione esplicita di appartenenza a gruppi criminali o minacce formali.
- Per il reato di estorsione, una volta posti in essere atti idonei a far scaturire il meccanismo causale del reato, non è configurabile la desistenza volontaria; è invece rilevante il cosiddetto recesso attivo, che richiede condotte efficaci dirette a far venir meno l'evento.
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione che colleghi le condanne pregresse alla pericolosità e alla persistenza della scelta criminosa; se tale motivazione è logica e congrua, il sindacato in sede di legittimità è limitato.
- La confessione o l'ammissione dei fatti non produce automaticamente l'esclusione o l'applicazione di attenuanti generiche: il giudice di merito valuta l'effettivo valore attenuante alla luce del contesto e della documentazione.
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