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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32032/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per mancanza di motivazione e difformità tra dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: la motivazione della sentenza d'appello contestata risultava integralmente dedicata ad altra vicenda e ad altro imputato (Gennaro Simone), mentre l'intestazione e il dispositivo indicavano il ricorrente Mahrassi. Si deduce quindi la sostanziale assenza della motivazione e la violazione delle garanzie del giusto processo.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Palermo. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale la sentenza che, pur recando correttamente l'intestazione, contiene una motivazione riferita ad altro caso è nulla (ex art. 125, comma 3, c.p.p.) e l'errore non è sanabile con le ordinarie procedure correttive; nei casi di impugnazione tempestiva occorre la rinnovazione dell'intero giudizio. Perciò la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di ricorso: consente l'annullamento per mancanza o contraddittorietà della motivazione ovvero per difformità tra dispositivo e motivazione.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    La nullità della sentenza d'appello che contiene una motivazione riferita ad un altro imputato è riconosciuta come nullità rilevante; la mancanza sostanziale della motivazione determina l'annullamento del provvedimento.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La Corte ha escluso l'applicabilità della procedura di 'correzione' ex art. 130 per sanare l'errore, quando la motivazione manca nella sostanza e l'errore ha già prodotto i suoi effetti.

  • art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata come norma che disciplina la sanabilità degli atti: la Corte ha ritenuto che la nullità in esame non possa essere ritenuta sanata ex art. 183 quando si tratta di motivazione riferita ad altra decisione e il vizio ha già prodotto effetti.

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte in cui si sottolinea l'irreparabilità tramite provvedimenti adottati "de plano" dopo il termine per la motivazione; la correzione tardiva non cura il vizio quando il termine è ormai spirato.

  • art. 23, comma 8, decreto legge n. 137/2020

    Norma richiamata con riferimento alle conclusioni del Procuratore generale depositate ai sensi dell'articolo: il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio.

  • Cass. Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018 (Rv. 272811 - 01)

    Giurisprudenza richiamata che afferma la nullità della sentenza d'appello la cui motivazione si riferisca ad altro imputato, con conseguente obbligo di rinnovazione del giudizio se l'impugnazione è tempestiva.

  • Cass. Sez. 5, n. 17926 del 2019 (Rv. 275910 - 01)

    Conferma del principio secondo cui la motivazione relativa a diversa pronuncia determina nullità non sanabile con provvedimenti correttivi successivi.

Massime di principio

  • Se una sentenza d'appello riporta nella motivazione riferimenti a un diverso procedimento o a un altro imputato, la motivazione è sostanzialmente mancante e la sentenza è nulla.
  • Tale nullità non è in genere sanabile mediante correzioni de plano o successive, soprattutto se il vizio ha già prodotto effetti o se il termine per il deposito della motivazione è decorso.
  • Se l'impugnazione è tempestiva, la rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per la rinnovazione integrale del giudizio in diversa composizione.
  • Difformità tra dispositivo e motivazione costituisce motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; il difensore deve contestarla tempestivamente e con precisione.
  • Per l'organo giudicante è essenziale verificare coerenza tra intestazione, dispositivo e motivazione prima del deposito: l'errore materiale di riportare motivazione altrui può avere conseguenze radicali.
  • In sede di impugnazione il Procuratore generale o il PM possono richiedere l'annullamento con rinvio quando emergono vizi di motivazione così rilevanti; il ricorrente ottiene tutela efficace se il vizio è tempestivamente denunciato.

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