Ordinanza n. 139/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, e frattanto per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Elenco degli idonei/e alla III fase di ammissione al Triennio di Recitazione 2025/2026 pubblicato in data 29.09.2025 del Bando del concorso di ammissione al Corso di Recitazione a.a. 2025/2026 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICODI I LIVELLO IN RECITAZIONE - Codice DADPLO2, pubblicato in data il 18.04.2025 dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico (Doc. 1) sul proprio sito internet https://www.accademiasilviodamico.it/ammissione/bando-del-concorso-di-ammissione-al-corso-di-recitazione-a-a-2025-2026/ nonché dell'Elenco degli idonei ammessi al corso di I livello di Recitazione a.a. 2025/2026 dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico (ANAD), pubblicato sul sito in data 14.10.2025 https://www.accademiasilviodamico.it/ammissione/idonei-ammessi-al-corso-di-i-livello direcitazione-a-a-2025-2026/ con i vincitori del concorso identificati con il solo numero di prematricola, e in data 07.11.2025 con i vincitori identificati con il nome e cognome https://www.accademiasilviodamico.it/ammissione/ammessi-al-corso-di-i-livello-di-recitazione-a-a-2025-2026/ (Doc. 2), e di ogni altro atto o provvedimento ad esso presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, in particolare il Decreto Direttorio n. 529 del 26.08.2025 (Doc. 4).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Elenco degli idonei alla III fase e elenco degli ammessi al corso di Recitazione per l'anno accademico 2025/2026, nonché Decreto Direttorio n. 529 del 26 agosto 2025
Esito
Favorevole al resistente (accademia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli elenchi degli idonei alla III fase e degli ammessi al corso di Recitazione 2025/2026 dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, oltre agli atti presupposti e, in particolare, al Decreto Direttorio n. 529 del 26 agosto 2025. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i vizi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento dell'istanza. La difesa della parte resistente ha sollevato eccezioni preliminari, ritenute non manifestamente infondate, relative alla tardività del deposito del ricorso. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il ricorso era stato notificato soltanto a uno dei controinteressati, poi costituitosi, rendendo necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati ammessi alla III fase.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora necessari ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Nella valutazione propria della fase cautelare non sono emersi evidenti profili di criticità degli atti impugnati. Il Collegio ha inoltre osservato che l'eventuale accoglimento della misura cautelare non avrebbe comportato direttamente l'ammissione dei ricorrenti, ma soltanto l'obbligo per l'amministrazione di rieditare il potere valutativo. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati individuati dal provvedimento impugnato, mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, in considerazione del loro numero elevato. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 16 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto il Tribunale li ha ritenuti assenti e ha respinto la domanda cautelare.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo può essere concessa solo quando risultino sussistenti, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora; l'assenza di uno solo di tali presupposti impone il rigetto dell'istanza.
- Quando la misura cautelare richiesta non determinerebbe direttamente il conseguimento del bene della vita, ma imporrebbe soltanto all'amministrazione di rieditare il potere valutativo, tale effetto deve essere considerato nella valutazione dell'utilità e dei presupposti della tutela cautelare.
- Se il ricorso è notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati individuati dall'atto impugnato, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati; quando questi siano numerosi, l'integrazione può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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