Ordinanza n. 1330/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del -OMISSIS- con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente; - di tutti gli atti antecedenti, consequenziali, preordinati e comunque connessi agli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato nel merito la domanda di concessione della cittadinanza italiana, nonché gli atti connessi. Il Ministero e la Prefettura hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Piemonte, sostenendo che la controversia spettasse al TAR Lazio, sede di Roma. Il TAR ha rilevato che il diniego è stato adottato a livello centrale dal Ministero dell’Interno, con sede in Roma, e riguarda la decisione nel merito sulla concessione della cittadinanza, distinta dalla verifica preliminare di ammissibilità svolta dalla Prefettura.
La decisione
Il TAR Piemonte ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi degli artt. 13 e 15 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento ministeriale, adottato dall’amministrazione centrale, incida sullo status del richiedente con efficacia erga omnes e su tutto il territorio nazionale. Di conseguenza, non ricorre il criterio della competenza del TAR regionale collegato alla limitazione degli effetti diretti all’ambito territoriale della regione, mentre trova applicazione la competenza del TAR nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione statale emanante. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR Lazio nei termini di legge. Le spese della fase sono state compensate in ragione dell’esito in rito.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
Individua il fondamento normativo della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Per un diniego nel merito della cittadinanza adottato centralmente dal Ministero dell’Interno, è competente il TAR della sede dell’amministrazione emanante, cioè il TAR Lazio, sede di Roma, poiché l’atto produce effetti sullo status del soggetto con efficacia nazionale.
art. 15 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la declaratoria di incompetenza territoriale e per l’indicazione del giudice amministrativo competente davanti al quale la causa può essere riassunta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato è adottato da un’amministrazione statale centrale con sede a Roma e produce effetti diretti sullo status del destinatario su tutto il territorio nazionale, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a.
- Il diniego nel merito della concessione della cittadinanza italiana, adottato dal Ministero dell’Interno, si distingue dalla verifica preliminare di ammissibilità della domanda svolta dalla Prefettura e, incidendo sullo status del richiedente con efficacia erga omnes, non radica la competenza territoriale presso il TAR della regione in cui opera la Prefettura.
- La declaratoria di incompetenza territoriale deve indicare il TAR ritenuto competente, davanti al quale la causa può essere riassunta nei termini di legge; essa non comporta una decisione sul merito della legittimità del provvedimento impugnato.
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