Cassazione Penale, Sentenza n. 19560/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna (pena: 1 anno di reclusione) per il reato indicato negli artt. 81 e 385 cod. pen.; il ricorso si articolava in sei motivi principali: 1) intervenuta prescrizione del reato commesso il 23/08/2014; 2) carenza di motivazione sul dolo per mancata valutazione della comprensione delle prescrizioni da parte dell'imputato (problemi di lingua e mancata traduzione/uso interprete); 3) violazione dell'art. 62 cod. proc. pen. per uso delle dichiarazioni raccolte dall'operante Battaglia al momento della contestazione; 4) travisamento delle prove (art. 192 cod. proc. pen.) e insufficiente prova dell'evasione data l'ampiezza del centro di accoglienza; 5) insufficiente motivazione circa la sussistenza del fatto e sulla presunta natura confessorio delle dichiarazioni rese in sede di convalida; 6) errata applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il reato si era prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello. Ha computato i termini di sospensione (35 giorni per rinvio e 64 giorni riferiti all'art. 83, comma 2, d.l. 17/3/2020 n.18 convertito dalla legge 24/4/2020 n.27) e stabilito che il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi comprensivo delle sospensioni) è maturato il 4/06/2022, antecedente alla sentenza di appello. Pur ritenendo non manifestamente infondato il motivo relativo alla carenza di motivazione sul dolo (problema della lingua e traduzioni), la Corte ha escluso la declaratoria di proscioglimento perché non emergono dagli atti, in modo evidente, elementi tali da giustificare un'assoluzione nel merito. Gli altri motivi sono stati in gran parte ritenuti infondati. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione e dichiarata la causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma sostanziale citata nella qualificazione del reato (concorso di persone o circostanze aggravanti/attenuanti richiamate nel capo d'imputazione).
art. 385 cod. pen.
Norma sostanziale menzionata nel capo d'imputazione (reato per cui l'imputato era stato condannato).
art. 143 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per criticare la motivazione relativa al dolo e alla comprensione delle prescrizioni: l'attenzione è sulla necessità di corretta instaurazione del contraddittorio e delle garanzie linguistiche.
art. 62 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato raccolte da pubblici ufficiali; la censura riguarda l'impiego delle dichiarazioni rese al momento della contestazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato per dedurre il travisamento delle prove e l'insufficiente valutazione delle dichiarazioni testimoniali relative alla struttura del centro di accoglienza e alla prova dell'evasione.
art. 62-bis cod. pen.
Citato dal ricorrente per contestare l'applicazione di circostanze legate alla personalità o recidiva; la Corte ha esaminato la censura ma ha ritenuto infondati altri profili di merito.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla contestata errata applicazione da parte dei giudici di merito.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Citato per sostenere che l'eccezione di prescrizione è motivo ammissibile in cassazione anche come unico motivo, consentendo l'esame di tale questione in questa sede.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24/4/2020 n. 27)
Norma emergenziale relativa alla sospensione dei termini processuali durante la pandemia; la Corte l'ha applicata per aumentare il termine calcolato ai fini della prescrizione.
art. 129, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la perdita di punibilità per prescrizione e l'eventuale proscioglimento; la Corte ha ritenuto dovuta la declaratoria di non punibilità per prescrizione e non il proscioglimento, poiché non emergono dalla documentazione elementi evidenti tali da giustificare un'assoluzione nel merito.
Giurisprudenza - Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Richiamata per confermare che la prescrizione può essere dedotta anche in cassazione come unico motivo ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
Giurisprudenza - Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Principio consolidato secondo cui la formula assolutoria prevale sulla declaratoria di prescrizione solo se emerge con mera attività ricognitiva l'assenza assoluta della prova di colpevolezza o la prova positiva dell'innocenza.
Massime di principio
- La prescrizione maturata prima della pronuncia costituisce motivo decisivo: la Cassazione può annullare senza rinvio se il decorso del termine è provabile dagli atti e dai conteggi delle sospensioni.
- L'eccezione di prescrizione è ammissibile anche come unico motivo in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e va esaminata anche se non valorizzata dai giudici di merito.
- I periodi di sospensione dei termini processuali legati a eventi straordinari (es. disposizioni emergenziali Covid, art. 83 d.l. 18/2020) devono essere computati ai fini della prescrizione.
- La mancanza di motivazione puntuale del dolo per circostanze quali la non conoscenza della lingua da parte dell'imputato può costituire motivo di censura serio: il giudice deve verificare e motivare l'effettiva comprensione delle prescrizioni (interpreti, traduzioni, modalità di comunicazione).
- Le dichiarazioni rese dagli agenti al momento della contestazione sono utilizzabili, ma il loro valore probatorio deve essere adeguatamente valutato e giustificato in sentenza, soprattutto se contestate dalla difesa.
- La Corte non può sostituirsi al giudice del merito per valutazioni di fatto complesse: l'assoluzione per insufficienza di prove è possibile in cassazione solo quando l'assenza di prova è evidente senza necessità di un nuovo apprezzamento probatorio.
- Quando il giudice di appello si limita a richiamare integralmente la motivazione del primo grado senza rispondere alle censure specifiche della difesa, tale omissione può costituire vizio di motivazione suscettibile di censura in cassazione.
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