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Sentenza

Sentenza n. 16493/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024 – prot. CA/14193 del 25/01/2024, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di Roma Capitale dal 26 gennaio al 9 febbraio 2024, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Aree Pubbliche 2023”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui segnatamente: - la nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico, prot. QH/2024/0000146 del 2/1/2024, non pubblicata né notificata.

Giustizia amministrativa202404750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, recante l’approvazione del Piano municipale del commercio su aree pubbliche 2023, limitatamente alla ricognizione delle postazioni e all’applicazione della disciplina dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023; nota istruttoria della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione municipale nella parte in cui ha ritenuto applicabile alle postazioni di commercio su area pubblica la disciplina dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, che prevede la messa a bando con proroga dei titoli in essere al 31 dicembre 2025, e ha effettuato la ricognizione dei posteggi, individuando le soste ritenute incompatibili. Ha impugnato anche gli atti presupposti, in particolare una nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico del 2 gennaio 2024, deducendo l’illegittimità delle determinazioni contenute nel piano municipale. Il testo non specifica ulteriori censure di legittimità articolate nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse a impugnare immediatamente le parti censurate della deliberazione n. 4/2024. La ricognizione delle postazioni e l’individuazione di quelle incompatibili avevano funzione preparatoria e istruttoria, costituendo la base per il successivo Piano municipale del commercio approvato con deliberazione di Roma Capitale n. 34 del 2025, non impugnata. Il procedimento è proseguito dopo la ricognizione, con riesame delle postazioni e partecipazione delle organizzazioni sindacali e dei singoli operatori; pertanto l’atto impugnato non aveva prodotto una lesione definitiva e immediata della sfera giuridica della ricorrente. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, l. 214/2023

    Parte ricorrente impugna la deliberazione di Roma Capitale n. 4 del 25/01/2024, avente ad oggetto «Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Aree Pubbliche 2023», nella parte in cui ritiene applicabile alle postazioni di commercio insistenti sul territorio municipale la disciplina del comma 6 dell’art. 11 Legge 214/2023 (che prevede la messa a bando con proroga degli attuali titoli al 31 dicembre 2025) ed effettua la ricognizione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, stilando l’elenco delle soste ritenute incompatibili.

    La sentenza descrive la disciplina come prevista dall’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, ma non ne interpreta il contenuto: la norma individua la messa a bando e la proroga dei titoli in essere al 31 dicembre 2025.

  • art. 73 c.p.a.

    All’udienza del 14 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ex art. 73 c.p.a della sussistenza di una causa di inammissibilità.

    La disposizione è richiamata per l’avviso alle parti della possibile causa di inammissibilità; la sentenza non formula una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Gli atti endoprocedimentali devono essere impugnati immediatamente soltanto quando abbiano natura conclusiva e provvedimentale e producano una lesione attuale; se hanno effetti interinali e preparatori, privi di lesività definitiva, sono impugnabili unitamente al provvedimento conclusivo.
  • Una ricognizione amministrativa di postazioni commerciali che costituisce la base istruttoria per un successivo piano, seguito da riesame e partecipazione degli interessati prima dell’approvazione definitiva, non è immediatamente lesiva; il ricorso diretto contro tale ricognizione è inammissibile se il provvedimento conclusivo non viene impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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